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Riflessioni sulla circolare firmata dall’Assessore Tiziano Salvaterra il 26 aprile

Il 26 aprile l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili della provincia autonoma di Trento ha diffuso una circolare avente per oggetto le "linee di indirizzo per l’applicazione del Decreto legislativo n.59 del 19 febbraio 2004 nonché per l’applicazione del protocollo di intesa MIUR-PAT nelle scuole della Provincia di Trento".

E’ una circolare che, come viene precisato alla pagina finale, "sostituisce agli effetti applicativi la circolare ministeriale n.29 del 5 marzo 2004".

Questa circolare vuole dettare alle istituzioni scolastiche del primo ciclo scolastico, primarie e secondarie di primo grado, le modalità di applicazione del decreto legislativo e/o del protocollo Pat-MIUR a partire dal 1 settembre 2004.

Come la circolare ministeriale, anche questa della Provincia autonoma di Trento adotta in via transitoria le indicazioni nazionali allegate al decreto legislativo in sostituzione del/i regolamento/i previsto/i espressamente dalla stessa legge n.53. Che ciò sia legittimo è opinabile in quanto l’articolo 7 della stessa legge prevede espressamente che per "l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività…, agli orari, ai limiti di flessibilità interni all’organizzazione delle discipline" si provveda mediante un regolamento da emanarsi con DPR.

Se questi punti di riferimento dovranno diventare prescrittivi per le scuole, la loro elaborazione si dovrà realizzare con un concorso ampio e pluralistico.

L’adozione in via provvisoria di indicazioni nazionali che non sono passate al vaglio di tale pratica, che sono nate senza autorevolezza e condivisione è un eccesso di delega rispetto alle stesse previsioni della legge n.53.

Se poi confrontiamo questa prassi con quanto previsto dal Titolo V della Costituzione rispetto alle competenze in materia scolastica, tale eccesso di delega investe tutto il decreto legislativo e, conseguentemente sia la circolare ministeriale che quella della provincia autonoma di Trento.

Infatti i decreti legislativi e i regolamenti dovrebbero dettare solo le "norme generali dell’istruzione", e definire i "livelli essenziali delle prestazioni", perché tutta la regolamentazione specifica dovrebbe essere a cura delle regioni, fatta salva l’autonomia della scuola.

In questa logica la circolare lede le competenze delle singole istituzioni scolastiche in più punti.

E' la circolare stessa che, nella premessa, contraddittoriamente riconosce tale autonomia. Vengono citati, infatti, prima "gli ambiti dell’autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo", successivamente si sottolinea come a detta autonomia "il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce una esplicita rilevanza nell’ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico".

Sempre nella stessa premessa viene riconosciuto come sia rilevante "il ruolo delle Istituzioni Scolastiche autonome nella definizione degli obiettivi e dei percorsi formativi, nella scelta delle metodologie e degli strumenti didattici, nell’individuazione delle strategie più idonee a rispendere ai bisogni dell’utenza".

Tutto ciò, però, non si concretizza successivamente in indicazioni coerenti:

si cita la Deliberazione della Giunta provinciale n.6929 del 1999, ma si copia quanto prescritto nella circolare ministeriale n.29 minimizzando al massimo le possibilità di progettazione autonoma delle scuole.

Il riferimento ovvio è alla funzione tutoriale. Nelle scuole vige il cosiddetto regolamento dell’autonomia che agli articoli 4, 5 e 6 declina la concreta attuazione dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

A questo livello di responsabilità deve essere lasciata la progettazione delle modalità con le quali viene assicurata l’assistenza tutoriale a ciascun alunno, il rapporto con le famiglie, l’orientamento per le scelte delle attività opzionali, il coordinamento delle attività didattiche ed educative, la cura della documentazione del percorso formativo.

Attività queste presenti nella pratica scolastica, magari con altri nomi, e che non possono essere demandate ad un’unica figura, pena la stessa possibilità che esse siano realmente praticate. Vogliamo anche ricordare che l’articolo 38 del vigente contratto collettivo di lavoro (CCNL 94-97) definisce la funzione docente in modo unitario, specificando che essa "si fonda sull’autonomia culturale e professionale" che "si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio". Lo stesso articolo precisa che "in attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto d’istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento". Non solo, in altri articoli del contratto vigente, ad esempio l’articolo 32 e l’articolo 41 del CCPL 98-01, si insiste in modo continuo sulla collegialità delle scelte, anche di funzioni di coordinamento, lasciate sempre alle modalità organizzative decise dalle singole istituzioni scolastiche.

Prevedere quindi precise modalità di funzionamento della cosiddetta attività tutoriale è indicazione contraria alla normativa vigente, regolamento di autonomia e norme contrattuali.

Da rilevare ancora la stessa contraddizione contenuta nella circolare quando, prima si prescrive che "il docente al quale sono demandati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un’attività con gli alunni a lui affidati non inferiore alle 18 ore settimanali comprensive sia delle attività di insegnamento disciplinare sia delle attività educative e formative previste dal Progetto di istituto".

Poi si afferma che "le istituzioni scolastiche assicureranno la funzione tutoriale secondo modalità individuate nel rispetto del Contratto collettivo di lavoro – che definisce in 22 ore settimanali di lezione l’obbligo lavorativo dei docenti, nonché degli spazi di autonomia previsti dallo specifico regolamento".

I due commi sono contradditori e unitariamente non applicabili.

Lo stesso discorso si potrebbe fare rispetto a quanto affermato, sempre per l’attività tutoriale, per le scuole che applicano il protocollo PAT-MIUR.

Per queste scuole c’è un ulteriore errore.

La prescrizione che l’attività con gli alunni assicurata dal docente tutor non debba essere inferiore alle 15 ore, si scontra con gli stessi testi del protocollo e degli atti di indirizzo conseguenti.

In nessuno di questi documenti, gli unici ufficiali che delineano i contenuti della sperimentazione, viene individuato il docente tutor. Anzi nel protocollo si sostiene la necessità di "motivare e sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e degli operatori della scuola perché dalla loro convinzione e dal loro impegno dipende l’evoluzione della figura docente e un modo cooperativo di operare nelle realtà scolastiche". Oppure di rafforzare "l’autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo di tutte le istituzioni scolastiche" e che "all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche è affidata l’ideazione, la definizione e l’attuazione di singoli progetti di innovazione e di ricerca tesi alla realizzazione degli obiettivi di sistema nel rispetto degli indirizzi generali e degli standard curriculari".

Negli atti inviati alle scuole nell’ottobre 2002 si è ancora più chiari: "al docente sono richieste competenze e responsabilità nuove nella ricerca dei mezzi, degli itinerari, delle metodologie didattiche, nel sostanziare la relazione educativa e nella realizzazione del clima della scuola. Un impegno che non può essere assolto individualmente, ma che richiede un’azione integrata di collaborazione, di complementarietà, di collegialità per attivare progetti organici in modo sempre più attento e consapevole…".

Nell’allegato A degli stessi atti di indirizzo lo spazio di sperimentazione relativamente alla professione docente parla di "rafforzare il coordinamento del team pedagogico della classe e garantire alla famiglia un riferimento sicuro ed efficace per orientare significativamente le scelte che qualificano il Piano di studio Personalizzato", attività che non prevedono forme standardizzate di risposte ma che sono lasciate alla libera decisione delle scuole.

E’ solo con la lettera del dipartimento istruzione del 25 marzo che viene nominato il docente tutor e il suo impegno orario, ma, come già affermato più volte, tale lettera non ha nessun valore prescrittivo per le scuole che sono tenute, se hanno aderito alla sperimentazione, al rispetto di quanto scritto nei due documenti ufficiali, protocollo e atti di indirizzo. Non a caso, infatti, questi sono gli unici firmati da entrambe le parti, Ministero e Provincia.

Concludendo sul tutor:

nel caso di scuole che non aderiscono al protocollo la loro autonomia progettuale è l’unico elemento da considerare per la progettazione delle funzioni che la circolare circoscrive al cosiddetto tutor;

per le scuole che aderiscono al protocollo, oltre a quanto detto per le altre scuole, nessuna norma legata alla sperimentazione prevede questo tipo di figura professionale.

La circolare dell’assessore si differenzia da quella del Ministero solamente quando parla del conferimento dell’incarico.

Nella circolare 29 del 5 marzo c’è un richiamo alle modalità di assegnazione di tale incarico in analogia con l’assegnazione dei docenti alle classi, in quella della provincia tale analogia giustamente manca. Non si può infatti paragonare l’assegnazione alle classi all’individuazione del docente tutor, che, in base a quanto detto, rientra nelle possibilità della scuola non nell’obbligatorietà.

Il primo rientra tra i compiti del dirigente, il secondo è una possibile articolazione del lavoro di coordinamento che deve essere decisa dagli organi competenti nella progettazione didattica .Le premesse della deliberazione n.6929 del 1999, infatti, affermano che "sarà coerentemente pertanto il collegio dei docenti ad elaborare le proposte inerenti gli aspetti di programmazione dell’azione didattico educativa".

Per gli orari di insegnamento la circolare dell’assessore riprende quanto detto nella circolare ministeriale con qualche modifica.

Ad esempio, pur mantenendo la differenziazione del monte ore in tre segmenti orari, "monte ore obbligatorio, monte ore facoltativo e orario riservato all’erogazione del servizio mensa e di dopo mensa", viene ribadito sia per la scuola primaria che per quella secondaria di primo grado il "modello unitario del processo educativo".

Nella circolare ministeriale questa dizione è riservata alla sola scuola primaria e solamente ai due primi segmenti.

Non sappiamo se questo sia un sintomo di una volontà di cambiamento con la futura legge provinciale.

In realtà abbiamo ricevuto segnali opposti. Infatti nel documento del 27 febbraio dell’assessore Salvaterra, l’orario per la scuola di base era esattamente riproposto come nel protocollo.

Evidenziamo, comunque, questa affermazione sul modello unitario che differenzia in parte il documento provinciale da quello ministeriale.

Per la scuola primaria viene poi confermato il dato del 15% della compensazione tra le discipline, che viene aumentato al 30% per le scuole che hanno aderito al protocollo.

Qui, come per la circolare 29 del 5 marzo, manca, però il riferimento alla quantità numerica a cui devono essere applicate queste percentuali.

Anche questo dato lo registriamo, attendendo chiarimenti.

Per la scuola secondaria di primo grado le diversità con la circolare ministeriale sono più consistenti.

Non si tratta solo della percentuale di compensazione delle discipline che, per le scuole che aderiscono al protocollo è del 30%, a fronte del "normale" 15% (in questo caso è poi curiosamente assente a quale quantità numerica delle singole discipline si applicano le percentuali: minima, massima o media?).

Cambia proprio il monte ore: per le scuole che non hanno aderito al protocollo, per il combinato disposto del decreto legislativo e delle leggi provinciali sui curricoli, il monte ore obbligatorio non è 891 ore, ma 969. Il numero deriva da due semplici operazioni aritmetiche:

dal monte ore obbligatorio del decreto vengono sottratte le 120 ore previste per le due lingue straniere e vengono addizionate le 198 che la legge provinciale prevede per le lingue straniere.

198 obbl. lingua str.Tn-120 obbl. lingua str. naz.=78

891+78=969 ore obbligatorie in provincia di Trento.

Curiosamente, poi, si dimenticano le altre disposizioni provinciali sui curricoli che, immaginiamo, dovranno essere rispettate pure loro: quanto previsto per i ladini, per esempio.

Rimane invariato, però, il monte ore complessivo di 1089 (891+198), stabilito dal decreto e comprensivo delle ore obbligatorie e delle ore facoltative opzionali, per cui le ore facoltative diventano 120.

1089-969=120 ore facoltative

Questo monte ore può essere aumentato di un massimo di 231 ore per attività di mensa e dopo mensa.

Le scuole secondarie di primo grado che hanno aderito al protocollo avranno invece un monte ore obbligatorio di 990 ore, di cui 99 destinate ad insegnamenti ed attività opzionali obbligatorie, un altro di 100 ore per attività facoltative e le ore di interscuola necessarie per organizzare l’attività didattica.

Questi i contenuti della circolare provinciale.

Anche dopo la lettura di essa e proprio per i problemi che solleva in ordine, per esempio, all’irrisolto nodo del rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, rimane in piedi la richiesta della CGIL Scuola per una moratoria dell’applicazione della legge.

E’ curioso come anche in questa circolare si ignori quanto sottoscritto nel protocollo stesso.

si cita l’articolo 17 del decreto legislativo che prevede il rispetto di quanto contenuto nel protocollo PAT-MIUR, ma si continua a limitarsi alla "salvaguardia" triennale delle sperimentazioni, ignorando continuamente quella prescrizione dell’applicazione graduale a tutto il sistema scolastico del Trentino che pure è contenuta nell’articolo 6 del protocollo.

Per questa ragione continueremo a chiedere di prendere in considerazione gli argomenti per i quali la CGIL Scuola ha promosso la petizione per la moratoria della legge Moratti.

Argomenti rafforzati dalle decisioni assunte dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Regione a Statuto Speciale della Val d’Aosta, delle quali riportiamo la legge che sospende l’applicazione della legge 53 e i protocolli siglati dalla regione che, di fatto, hanno lo stesso effetto.

 

 

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