|
Riflessioni sulla
circolare firmata dall’Assessore Tiziano Salvaterra
il 26 aprile
Il 26 aprile l’Assessore all’Istruzione e alle
Politiche Giovanili della provincia autonoma di Trento
ha diffuso una circolare avente per oggetto le "linee
di indirizzo per l’applicazione del Decreto
legislativo n.59 del 19 febbraio 2004 nonché per l’applicazione
del protocollo di intesa MIUR-PAT nelle scuole della
Provincia di Trento".
E’ una circolare che, come viene precisato alla
pagina finale, "sostituisce agli effetti
applicativi la circolare ministeriale n.29 del 5 marzo
2004".
Questa circolare vuole dettare alle istituzioni
scolastiche del primo ciclo scolastico, primarie e
secondarie di primo grado, le modalità di
applicazione del decreto legislativo e/o del
protocollo Pat-MIUR a partire dal 1 settembre 2004.
Come la circolare ministeriale, anche questa della
Provincia autonoma di Trento adotta in via transitoria
le indicazioni nazionali allegate al decreto
legislativo in sostituzione del/i regolamento/i
previsto/i espressamente dalla stessa legge n.53. Che
ciò sia legittimo è opinabile in quanto l’articolo
7 della stessa legge prevede espressamente che per
"l’individuazione del nucleo essenziale dei
piani di studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di
apprendimento, alle discipline e alle attività…,
agli orari, ai limiti di flessibilità interni all’organizzazione
delle discipline" si provveda mediante un
regolamento da emanarsi con DPR.
Se questi punti di riferimento dovranno diventare
prescrittivi per le scuole, la loro elaborazione si
dovrà realizzare con un concorso ampio e
pluralistico.
L’adozione in via provvisoria di indicazioni
nazionali che non sono passate al vaglio di tale
pratica, che sono nate senza autorevolezza e
condivisione è un eccesso di delega rispetto alle
stesse previsioni della legge n.53.
Se poi confrontiamo questa prassi con quanto
previsto dal Titolo V della Costituzione rispetto alle
competenze in materia scolastica, tale eccesso di
delega investe tutto il decreto legislativo e,
conseguentemente sia la circolare ministeriale che
quella della provincia autonoma di Trento.
Infatti i decreti legislativi e i regolamenti
dovrebbero dettare solo le "norme generali
dell’istruzione", e definire i "livelli
essenziali delle prestazioni", perché tutta
la regolamentazione specifica dovrebbe essere a cura
delle regioni, fatta salva l’autonomia della scuola.
In questa logica la circolare lede le competenze
delle singole istituzioni scolastiche in più punti.
E' la circolare stessa che, nella premessa,
contraddittoriamente riconosce tale autonomia. Vengono
citati, infatti, prima "gli ambiti dell’autonomia
didattica ed organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo", successivamente
si sottolinea come a detta autonomia "il nuovo
Titolo V della Costituzione attribuisce una esplicita
rilevanza nell’ambito e in funzione delle finalità
del sistema scolastico".
Sempre nella stessa premessa viene riconosciuto
come sia rilevante "il ruolo delle Istituzioni
Scolastiche autonome nella definizione degli obiettivi
e dei percorsi formativi, nella scelta delle
metodologie e degli strumenti didattici, nell’individuazione
delle strategie più idonee a rispendere ai bisogni
dell’utenza".
Tutto ciò, però, non si concretizza
successivamente in indicazioni coerenti:
si cita la Deliberazione della Giunta provinciale
n.6929 del 1999, ma si copia quanto prescritto nella
circolare ministeriale n.29 minimizzando al massimo le
possibilità di progettazione autonoma delle scuole.
Il riferimento ovvio è alla funzione tutoriale.
Nelle scuole vige il cosiddetto regolamento dell’autonomia
che agli articoli 4, 5 e 6 declina la concreta
attuazione dell’autonomia didattica, organizzativa,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
A questo livello di responsabilità deve essere
lasciata la progettazione delle modalità con le quali
viene assicurata l’assistenza tutoriale a ciascun
alunno, il rapporto con le famiglie, l’orientamento
per le scelte delle attività opzionali, il
coordinamento delle attività didattiche ed educative,
la cura della documentazione del percorso formativo.
Attività queste presenti nella pratica scolastica,
magari con altri nomi, e che non possono essere
demandate ad un’unica figura, pena la stessa
possibilità che esse siano realmente praticate.
Vogliamo anche ricordare che l’articolo 38 del
vigente contratto collettivo di lavoro (CCNL 94-97)
definisce la funzione docente in modo unitario,
specificando che essa "si fonda sull’autonomia
culturale e professionale" che "si
esplica nelle attività individuali e collegiali e
nella partecipazione alle attività di aggiornamento e
formazione in servizio". Lo stesso articolo
precisa che "in attuazione dell’autonomia
scolastica i docenti, nelle attività collegiali,
attuano e verificano, per gli aspetti
pedagogico-didattici, il progetto d’istituto,
adattandone l’articolazione alle differenziate
esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto
socio-economico di riferimento". Non solo, in
altri articoli del contratto vigente, ad esempio l’articolo
32 e l’articolo 41 del CCPL 98-01, si insiste in
modo continuo sulla collegialità delle scelte, anche
di funzioni di coordinamento, lasciate sempre alle
modalità organizzative decise dalle singole
istituzioni scolastiche.
Prevedere quindi precise modalità di funzionamento
della cosiddetta attività tutoriale è indicazione
contraria alla normativa vigente, regolamento di
autonomia e norme contrattuali.
Da rilevare ancora la stessa contraddizione
contenuta nella circolare quando, prima si prescrive
che "il docente al quale sono demandati tali
compiti assicura, nei primi tre anni della scuola
primaria, un’attività con gli alunni a lui affidati
non inferiore alle 18 ore settimanali comprensive sia
delle attività di insegnamento disciplinare sia delle
attività educative e formative previste dal Progetto
di istituto".
Poi si afferma che "le istituzioni
scolastiche assicureranno la funzione tutoriale
secondo modalità individuate nel rispetto del
Contratto collettivo di lavoro – che definisce in 22
ore settimanali di lezione l’obbligo lavorativo dei
docenti, nonché degli spazi di autonomia previsti
dallo specifico regolamento".
I due commi sono contradditori e unitariamente non
applicabili.
Lo stesso discorso si potrebbe fare rispetto a
quanto affermato, sempre per l’attività tutoriale,
per le scuole che applicano il protocollo PAT-MIUR.
Per queste scuole c’è un ulteriore errore.
La prescrizione che l’attività con gli alunni
assicurata dal docente tutor non debba essere
inferiore alle 15 ore, si scontra con gli stessi testi
del protocollo e degli atti di indirizzo conseguenti.
In nessuno di questi documenti, gli unici ufficiali
che delineano i contenuti della sperimentazione, viene
individuato il docente tutor. Anzi nel protocollo si
sostiene la necessità di "motivare e
sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e
degli operatori della scuola perché dalla loro
convinzione e dal loro impegno dipende l’evoluzione
della figura docente e un modo cooperativo di operare
nelle realtà scolastiche". Oppure di
rafforzare "l’autonomia didattica,
organizzativa, di sperimentazione, di ricerca e di
sviluppo di tutte le istituzioni scolastiche"
e che "all’autonomia delle singole
istituzioni scolastiche è affidata l’ideazione, la
definizione e l’attuazione di singoli progetti di
innovazione e di ricerca tesi alla realizzazione degli
obiettivi di sistema nel rispetto degli indirizzi
generali e degli standard curriculari".
Negli atti inviati alle scuole nell’ottobre 2002
si è ancora più chiari: "al docente sono
richieste competenze e responsabilità nuove nella
ricerca dei mezzi, degli itinerari, delle metodologie
didattiche, nel sostanziare la relazione educativa e
nella realizzazione del clima della scuola. Un impegno
che non può essere assolto individualmente, ma che
richiede un’azione integrata di collaborazione, di
complementarietà, di collegialità per attivare
progetti organici in modo sempre più attento e
consapevole…".
Nell’allegato A degli stessi atti di indirizzo lo
spazio di sperimentazione relativamente alla
professione docente parla di "rafforzare il
coordinamento del team pedagogico della classe e
garantire alla famiglia un riferimento sicuro ed
efficace per orientare significativamente le scelte
che qualificano il Piano di studio Personalizzato",
attività che non prevedono forme standardizzate di
risposte ma che sono lasciate alla libera decisione
delle scuole.
E’ solo con la lettera del dipartimento
istruzione del 25 marzo che viene nominato il docente
tutor e il suo impegno orario, ma, come già affermato
più volte, tale lettera non ha nessun valore
prescrittivo per le scuole che sono tenute, se hanno
aderito alla sperimentazione, al rispetto di quanto
scritto nei due documenti ufficiali, protocollo e atti
di indirizzo. Non a caso, infatti, questi sono gli
unici firmati da entrambe le parti, Ministero e
Provincia.
Concludendo sul tutor:
nel caso di scuole che non aderiscono al
protocollo la loro autonomia progettuale è l’unico
elemento da considerare per la progettazione delle
funzioni che la circolare circoscrive al cosiddetto
tutor;
per le scuole che aderiscono al protocollo, oltre
a quanto detto per le altre scuole, nessuna norma
legata alla sperimentazione prevede questo tipo di
figura professionale.
La circolare dell’assessore si differenzia da
quella del Ministero solamente quando parla del
conferimento dell’incarico.
Nella circolare 29 del 5 marzo c’è un richiamo
alle modalità di assegnazione di tale incarico in
analogia con l’assegnazione dei docenti alle classi,
in quella della provincia tale analogia giustamente
manca. Non si può infatti paragonare l’assegnazione
alle classi all’individuazione del docente tutor,
che, in base a quanto detto, rientra nelle
possibilità della scuola non nell’obbligatorietà.
Il primo rientra tra i compiti del dirigente, il
secondo è una possibile articolazione del lavoro di
coordinamento che deve essere decisa dagli organi
competenti nella progettazione didattica .Le premesse
della deliberazione n.6929 del 1999, infatti,
affermano che "sarà coerentemente pertanto il
collegio dei docenti ad elaborare le proposte inerenti
gli aspetti di programmazione dell’azione didattico
educativa".
Per gli orari di insegnamento la circolare dell’assessore
riprende quanto detto nella circolare ministeriale con
qualche modifica.
Ad esempio, pur mantenendo la differenziazione del
monte ore in tre segmenti orari, "monte ore
obbligatorio, monte ore facoltativo e orario riservato
all’erogazione del servizio mensa e di dopo mensa",
viene ribadito sia per la scuola primaria che per
quella secondaria di primo grado il "modello
unitario del processo educativo".
Nella circolare ministeriale questa dizione è
riservata alla sola scuola primaria e solamente ai due
primi segmenti.
Non sappiamo se questo sia un sintomo di una
volontà di cambiamento con la futura legge
provinciale.
In realtà abbiamo ricevuto segnali opposti.
Infatti nel documento del 27 febbraio dell’assessore
Salvaterra, l’orario per la scuola di base era
esattamente riproposto come nel protocollo.
Evidenziamo, comunque, questa affermazione sul
modello unitario che differenzia in parte il documento
provinciale da quello ministeriale.
Per la scuola primaria viene poi confermato il dato
del 15% della compensazione tra le discipline, che
viene aumentato al 30% per le scuole che hanno aderito
al protocollo.
Qui, come per la circolare 29 del 5 marzo, manca,
però il riferimento alla quantità numerica a cui
devono essere applicate queste percentuali.
Anche questo dato lo registriamo, attendendo
chiarimenti.
Per la scuola secondaria di primo grado le
diversità con la circolare ministeriale sono più
consistenti.
Non si tratta solo della percentuale di
compensazione delle discipline che, per le scuole che
aderiscono al protocollo è del 30%, a fronte del
"normale" 15% (in questo caso è poi
curiosamente assente a quale quantità numerica delle
singole discipline si applicano le percentuali:
minima, massima o media?).
Cambia proprio il monte ore: per le scuole che non
hanno aderito al protocollo, per il combinato disposto
del decreto legislativo e delle leggi provinciali sui
curricoli, il monte ore obbligatorio non è 891 ore,
ma 969. Il numero deriva da due semplici operazioni
aritmetiche:
dal monte ore obbligatorio del decreto vengono
sottratte le 120 ore previste per le due lingue
straniere e vengono addizionate le 198 che la legge
provinciale prevede per le lingue straniere.
198 obbl. lingua str.Tn-120 obbl. lingua str.
naz.=78
891+78=969 ore obbligatorie in provincia di Trento.
Curiosamente, poi, si dimenticano le altre
disposizioni provinciali sui curricoli che,
immaginiamo, dovranno essere rispettate pure loro:
quanto previsto per i ladini, per esempio.
Rimane invariato, però, il monte ore complessivo
di 1089 (891+198), stabilito dal decreto e comprensivo
delle ore obbligatorie e delle ore facoltative
opzionali, per cui le ore facoltative diventano 120.
1089-969=120 ore facoltative
Questo monte ore può essere aumentato di un
massimo di 231 ore per attività di mensa e dopo
mensa.
Le scuole secondarie di primo grado che hanno
aderito al protocollo avranno invece un monte ore
obbligatorio di 990 ore, di cui 99 destinate ad
insegnamenti ed attività opzionali obbligatorie, un
altro di 100 ore per attività facoltative e le ore di
interscuola necessarie per organizzare l’attività
didattica.
Questi i contenuti della circolare provinciale.
Anche dopo la lettura di essa e proprio per i
problemi che solleva in ordine, per esempio, all’irrisolto
nodo del rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, rimane in piedi la richiesta della CGIL
Scuola per una moratoria dell’applicazione della
legge.
E’ curioso come anche in questa circolare si
ignori quanto sottoscritto nel protocollo stesso.
si cita l’articolo 17 del decreto legislativo che
prevede il rispetto di quanto contenuto nel protocollo
PAT-MIUR, ma si continua a limitarsi alla
"salvaguardia" triennale delle
sperimentazioni, ignorando continuamente quella
prescrizione dell’applicazione graduale a tutto il
sistema scolastico del Trentino che pure è contenuta
nell’articolo 6 del protocollo.
Per questa ragione continueremo a chiedere di
prendere in considerazione gli argomenti per i quali
la CGIL Scuola ha promosso la petizione per la
moratoria della legge Moratti.
Argomenti rafforzati dalle decisioni assunte dalla
Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Regione a
Statuto Speciale della Val d’Aosta, delle quali
riportiamo la legge che sospende l’applicazione
della legge 53 e i protocolli siglati dalla regione
che, di fatto, hanno lo stesso effetto.
|