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Attuazione del Decreto Moratti e conseguenti scelte organizzativo - didattiche

 

Il decreto Moratti (e la legge 53/O3), non ha abrogato il DLgs n. 275/99, la delibera della Giunta Provinciale n.6929/99 sul Regolamento dell'autonomia scolastica.

L'autonomia scolastica, tutelata dalla Costituzione dopo la riforma del Titolo V, riconosce ad ogni scuola il diritto di decidere su materie importanti inerenti l'autonomia didattica (art.4), organizzativa (art.5)e l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo(art.6).

Il Testo Unico n.297/94, art.7, stabilisce che "il Collegio docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto".

Con la Circolare Ministeriale 29/04, anche se non immediatamente applicabile in provincia di Trento (a questo proposito le scuole sono in attesa di un atto formale della Giunta), i Collegi docenti dovranno prendere decisioni in relazione al decreto di attuazione della legge 53/03 (riforma Moratti).

Queste decisioni riguarderanno:

la riformulazione dell'offerta formativa

l'individuazione degli insegnanti che dovranno svolgere la funzione tutoriale

 

 

 

La ragione per cui le OO.SS. hanno deciso di inviare questo documento alle scuole sta nel voler evidenziare l'importanza che queste scelte avranno per la qualità formativa e rispetto alle quali ogni istituto può e deve decidere nella consapevolezza delle prerogative che gli sono attribuite dalle norme legislative.

Orari di funzionamento:

Scuola primaria: il decreto prevede un tempo scuola obbligatorio di 27 ore settimanali per tutte le cinque classi della scuola primaria + 3 ore facoltative opzionali + fino a 10 ore di mensa e dopo mensa

Le scuole possono proporre e mantenere la propria scelta di orario attraverso un'offerta formativa unitaria che va da 30 a 40 ore settimanali, allo scopo di annullare di fatto quella artificiosa differenza, introdotta dalla legge 53, fra attività obbligatorie e facoltative opzionali.

Scuola secondaria di 1°grado: le prime medie sono le uniche classi che "subiscono" gli effetti del decreto. Il decreto prevede 27 ore settimanali obbligatorie + 6 ore facoltative opzionali + fino a 7 ore di mensa e dopo mensa. E' poi da considerare che in provincia di Trento dovrebbe essere rispettata la legge 11 sulle lingue straniere che porterebbe l'orario obbligatorio settimanale da 27 ore a un po' più di 29 ore.

Considerando tutto ciò, si conclude che le scuole potrebbero proporre un tempo scuola unitario che tenga conto delle ore obbligatorie e da un certo numero di ore facoltative reso, di fatto, obbligatorio, dal Progetto d'Istituto che, in questo modo, potrebbe superare, anche per questo ordine di scuola, la differenza tra tempo scuola obbligatorio e facoltativo.

L'orario settimanale può, quindi, continuare ad avere la stessa articolazione attuale. Le articolazioni interne dell'orario scolastico devono essere definite sulla base delle ragioni didattiche e della qualità della proposta formativa che deve essere organica ed unitaria. Non dobbiamo farci guidare dalle ragioni imposte surrettiziamente dall'obbligatorietà e dalla facoltatività.

 

Ci sono anche altre ragioni a supporto di tali decisioni :

i genitori hanno già iscritto i propri figli sulla base di un tempo scuola proposto prima dell'entrata in vigore del decreto

la Giunta provinciale ha confermato la delibera sugli organici del 2003; quindi le necessità di personale per il prossimo anno scolastico sono stimate sulle esigenze dell'orario scolastico attuale

la stessa circolare applicativa ministeriale, invita le scuole ad articolare "l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo ed opzionale".

E' evidente che tanto più unitario sarà il Progetto d'istituto di ogni singola scuola, tanto meno le famiglie saranno indirizzate alla scelta dell'orario minimo obbligatorio.

 

Funzione tutoriale:

la possibilità di conferire questo tipo di incarico solo ad una parte dei docenti contrasta con il contratto di lavoro (art.38 del CCNL '95, come modificato dall'art.31 del CCPL, art. 42 del CCNL '95, come modificato dall'art.32 del CCPL) che definisce in modo unitario la funzione docente e considera di competenza di ogni insegnante i compiti attribuiti al docente tutor.

La possibilità che riguarda i docenti dei primi tre anni della scuola primaria, di limitare l'attività di insegnamento a 18 ore settimanali, è in contrasto con l'art.41 del CCPL, e quindi con lo stesso art. 26 del vigente CCNL che ribadisce il ruolo dell’autonomia delle scuole e il vincolo giuridico del Contratto stesso, prevedendo 22 ore di insegnamento e l'utilizzo delle compresenze per attività programmate dal Collegio dei docenti che assicurino l'arricchimento dell'offerta formativa e recupero individualizzato o, in assenza di programmazione del collegio, per la sostituzione di docenti assenti fino a 5 giorni.

Inoltre, l'obbligo, previsto dal decreto, di introdurre la funzione tutoriale sotto forma di incarico attribuito ad una parte dei docenti contrasta con le prerogative delle istituzioni scolastiche in materia di impiego degli insegnanti e di autonomia didattica e organizzativa.

 

 

In attesa che la Giunta provinciale proponga all’attenzione del Consiglio un Disegno di Legge organico, nel rispetto delle proprie competenze statutarie, che affronti le lacune, le invasioni del Contratto e le elusioni dell’autonomia scolastica, le scriventi OO.SS. ritengono opportuno segnalare alle scuole di non modificare ora in maniera sostanziale la propria offerta scolastica, in quanto potrebbero trovarsi nella situazione di un ulteriore intervento di modifica indotto dall’eventuale legge provinciale.

Per la Cgil Scuola del Trentino: f.to Flavio Ceol

Per la Cisl Scuola del Trentino: f.to Bruno Paganini

Per la Uil Scuola del Trentino: f.to Vincenzo Bonmassar

 

 

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