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Attuazione del
Decreto Moratti e conseguenti scelte organizzativo -
didattiche
Il decreto Moratti (e la legge
53/O3), non ha abrogato né
il DLgs n. 275/99, né
la delibera della Giunta Provinciale n.6929/99 sul
Regolamento dell'autonomia scolastica.
L'autonomia scolastica, tutelata
dalla Costituzione dopo la riforma del Titolo V,
riconosce ad ogni scuola il diritto di decidere su
materie importanti inerenti l'autonomia didattica
(art.4), organizzativa (art.5)e l'autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo(art.6).
Il Testo Unico n.297/94, art.7,
stabilisce che "il Collegio docenti ha potere
deliberante in materia di funzionamento didattico
dell'istituto".
Con la Circolare Ministeriale
29/04, anche se non immediatamente applicabile in
provincia di Trento (a questo proposito le scuole
sono in attesa di un atto formale della Giunta), i
Collegi docenti dovranno prendere decisioni in
relazione al decreto di attuazione della legge 53/03
(riforma Moratti).
Queste decisioni riguarderanno:
la riformulazione dell'offerta
formativa
l'individuazione degli insegnanti
che dovranno svolgere la funzione tutoriale
La ragione per cui le OO.SS. hanno
deciso di inviare questo documento alle scuole sta nel
voler evidenziare l'importanza che queste scelte
avranno per la qualità formativa e rispetto alle
quali ogni istituto può e deve decidere nella
consapevolezza delle prerogative che gli sono
attribuite dalle norme legislative.
Orari di funzionamento:
Scuola primaria: il decreto
prevede un tempo scuola obbligatorio di 27 ore
settimanali per tutte le cinque classi della scuola
primaria + 3 ore facoltative opzionali + fino a 10 ore
di mensa e dopo mensa
Le scuole possono proporre e
mantenere la propria scelta di orario attraverso
un'offerta formativa unitaria che va da 30 a 40 ore
settimanali, allo scopo di annullare di fatto quella
artificiosa differenza, introdotta dalla legge 53, fra
attività obbligatorie e facoltative opzionali.
Scuola secondaria di 1°grado: le
prime medie sono le uniche classi che
"subiscono" gli effetti del decreto. Il
decreto prevede 27 ore settimanali obbligatorie + 6
ore facoltative opzionali + fino a 7 ore di mensa e
dopo mensa. E' poi da considerare che in provincia di
Trento dovrebbe essere rispettata la legge 11 sulle
lingue straniere che porterebbe l'orario obbligatorio
settimanale da 27 ore a un po' più di 29 ore.
Considerando tutto ciò, si
conclude che le scuole potrebbero proporre un tempo
scuola unitario che tenga conto delle ore obbligatorie
e da un certo numero di ore facoltative reso, di
fatto, obbligatorio, dal Progetto d'Istituto che, in
questo modo, potrebbe superare, anche per questo
ordine di scuola, la differenza tra tempo scuola
obbligatorio e facoltativo.
L'orario settimanale può, quindi,
continuare ad avere la stessa articolazione attuale.
Le articolazioni interne dell'orario scolastico devono
essere definite sulla base delle ragioni didattiche e
della qualità della proposta formativa che deve
essere organica ed unitaria. Non dobbiamo farci
guidare dalle ragioni imposte surrettiziamente
dall'obbligatorietà e dalla facoltatività.
Ci sono anche altre ragioni a
supporto di tali decisioni :
i genitori hanno già iscritto i
propri figli sulla base di un tempo scuola proposto
prima dell'entrata in vigore del decreto
la Giunta provinciale ha confermato
la delibera sugli organici del 2003; quindi le
necessità di personale per il prossimo anno
scolastico sono stimate sulle esigenze dell'orario
scolastico attuale
la stessa circolare applicativa
ministeriale, invita le scuole ad articolare
"l'offerta formativa secondo modelli unitari
comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo
scuola facoltativo ed opzionale".
E' evidente che tanto più unitario
sarà il Progetto d'istituto di ogni singola scuola,
tanto meno le famiglie saranno indirizzate alla scelta
dell'orario minimo obbligatorio.
Funzione tutoriale:
la possibilità di conferire questo
tipo di incarico solo ad una parte dei docenti
contrasta con il contratto di lavoro (art.38 del CCNL
'95, come modificato dall'art.31 del CCPL, art. 42 del
CCNL '95, come modificato dall'art.32 del CCPL) che
definisce in modo unitario la funzione docente e
considera di competenza di ogni insegnante i compiti
attribuiti al docente tutor.
La possibilità che riguarda i
docenti dei primi tre anni della scuola primaria, di
limitare l'attività di insegnamento a 18 ore
settimanali, è in contrasto con l'art.41 del CCPL,
e quindi con lo stesso art. 26 del vigente
CCNL che ribadisce il ruolo dell’autonomia delle
scuole e il vincolo
giuridico del Contratto stesso, prevedendo 22 ore
di insegnamento e l'utilizzo delle compresenze per
attività programmate dal Collegio dei docenti che
assicurino l'arricchimento dell'offerta formativa e
recupero individualizzato o, in assenza di
programmazione del collegio, per la sostituzione di
docenti assenti fino a 5 giorni.
Inoltre, l'obbligo, previsto dal
decreto, di introdurre la funzione tutoriale sotto
forma di incarico attribuito ad una parte dei docenti
contrasta con le prerogative delle istituzioni
scolastiche in materia di impiego degli insegnanti e
di autonomia didattica e organizzativa.
In attesa che la Giunta provinciale
proponga all’attenzione del Consiglio un Disegno di
Legge organico, nel
rispetto delle proprie competenze statutarie, che
affronti le lacune, le invasioni del Contratto e le
elusioni dell’autonomia scolastica, le scriventi
OO.SS. ritengono opportuno segnalare alle scuole di
non modificare ora in maniera sostanziale la propria
offerta scolastica, in quanto potrebbero trovarsi
nella situazione di un ulteriore intervento di
modifica indotto dall’eventuale legge provinciale.
Per la Cgil Scuola del
Trentino: f.to Flavio Ceol
Per la Cisl Scuola del
Trentino: f.to Bruno Paganini
Per la Uil Scuola del
Trentino: f.to Vincenzo Bonmassar
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