Il giorno 19 dicembre 2003
la Giunta Provinciale ha deliberato l'aggiornamento del quadro
provinciale dell'offerta scolastica provinciale con decorrenza
dall'anno scolastico 2004-2005, comprensivo degli interventi di
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e di
razionalizzazione della rete scolastica.
Il giorno 15 gennaio 2004 è
stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Provinciale
concernente la mobilità del personale docente della scuola a carattere
statale per l'a.s.2004/05.
L'articolo
4 in particolare definisce per l'a.s.2004/05 le modalità per
l'acquisizione di nuova titolarità in seguito al dimensionamento
scolastico deciso dalla giunta provinciale con delibera del 19
dicembre 2003.
CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE
concernente
la mobilita’ del personale docente della scuola a carattere statale
per l’a.s. 2004/05
Il
15 gennaio 2004 in Trento, presso la Sovrintendenza Scolastica
Provinciale, in sede di contrattazione decentrata provinciale, tra le
delegazioni composte da:
per
la parte pubblica:
Marcantoni Fabio
Guastella Cinzia
Mattivi Paolo
Zadra Maurizia
per
la parte sindacale:
CGIL:
Ceol Flavio
- Mazzacca Cinzia
CISL: Paganini Bruno
UIL:
Bonmassar Vincenzo
- Dalla
Torre Matteo - Nicolussi
Moz Zaiga Gabriella
SNALS:
Pasqualini Giorgio
si
concorda per l’a.s. 2004/2005 il seguente contratto decentrato.
Art.
1 – CAMPO DI APPLICAZIONE,
DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
-
Il
presente contratto disciplina, per l’a.s. 2004/05, le operazioni di
mobilità del personale docente secondo le disposizioni contenute
nell’art. 47 del Contratto Collettivo Provinciale riguardante il
personale docente della scuola a carattere statale della Provincia
Autonoma di Trento, sottoscritto il 28.06.2000, e si applica al
personale docente con contratto a tempo indeterminato, compresi gli
immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.9.2003.
-
Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente
contratto, che s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione da
parte dei soggetti negoziali.
Art.
2 - DESTINATARI
-
Ai
sensi del citato art. 47, per il personale docente della scuola a
carattere statale della Provincia Autonoma di Trento non si effettuano
trasferimenti a domanda per l’a.s. 2004/05 nell’ambito della
provincia di Trento.
-
Per
i trasferimenti in ingresso e in uscita per il restante territorio
nazionale, si fa riferimento alle relative norme e scadenze nazionali.
-
Le
disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche nei
confronti dei docenti immessi in ruolo su sede provvisoria con
decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2003/04.
-
Ai
docenti di cui al comma 3, nominati dalla graduatoria del concorso
ordinario, sarà confermata d’ufficio, ove disponibile, l’attuale
sede provvisoria di servizio. Nel caso di indisponibilità
dell’attuale sede provvisoria, verrà loro assegnata un’altra sede
provvisoria, sempre secondo quanto previsto nell’apposita
contrattazione.
-
La
contrattazione relativa alla mobilità annuale disciplinerà altresì
l'ordine di scelta della sede provvisoria dei docenti assunti a tempo
indeterminato tramite scorrimento delle graduatorie permanenti con
presa di servizio dal 1 settembre 2004.
-
In
attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L. 124/99 il
personale docente assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in
vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale o successiva al
1.9.99 – con esclusione del personale di cui all’art. 21 della L.
104/92 – non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia
per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in
ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’anno
scolastico 2004/05 in ambito interprovinciale il personale assunto con
decorrenza giuridica dal 1.9.2001 e antecedente.
-
I
docenti immessi in ruolo ai sensi del D.Lgs. 16.12.93, n. 592, e
successive modifiche e integrazioni (riserva per sedi ladine), hanno
l’obbligo di permanenza per un quinquennio su posti dell’Istituto
Comprensivo Ladino di Fassa, a partire dalla decorrenza giuridica
della nomina in ruolo, salvo il caso di soprannumerarietà. Nel
suddetto quinquennio viene salvaguardata la mobilità professionale,
secondo le norme previste dalla specifica contrattazione, con obbligo
di scelta della sede presso l’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa e
il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del
movimento.
Art.
3 - TRASFERIMENTI E
PASSAGGI DA ALTRE PROVINCE
-
I
trasferimenti e passaggi da altre province verso la provincia di
Trento avvengono esclusivamente su sede provvisoria. Sulla relativa
domanda di mobilità dovrà essere apposto pertanto il codice
meccanografico corrispondente alla “provincia
di Trento”.
-
Le
eventuali domande predisposte con codici diversi o con codici relativi
a specifiche scuole od
istituti potranno essere revocate o rettificate da parte degli
interessati, entro e non oltre il decimo giorno anteriore alla data
ultima di acquisizione delle domande stesse da parte del Sistema
Informativo.
-
I
docenti che ottengano il trasferimento o il
passaggio in provincia di Trento
non acquisiscono la titolarità sulla singola scuola o
istituto, bensì su “Sovrintendenza
Scolastica”, in base al contingente numerico previsto dalle
norme nazionali.
-
La
sede di servizio dei docenti di cui al precedente comma sarà
attribuita per convocazione, successivamente alle operazioni di
utilizzo del personale con contratto a tempo indeterminato già
titolare in provincia di Trento.
Art.
4 - ACQUISIZIONE NUOVA TITOLARITA' A SEGUITO DIMENSIONAMENTO
SCOLASTICO
-
Per
effetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 3340 del
19.12.2003, concernente l'aggiornamento del quadro provinciale
dell'offerta scolastica con decorrenza dall'a.s. 2004/05, si
stabilisce che la Sovrintendenza, prima delle operazioni di mobilità,
procede all'assegnazione di titolarità come segue:
a)
qualora tutti i plessi della Direzione Didattica confluiscano in un
unico Istituto Comprensivo le titolarità dei docenti saranno
attribuite al plesso individuato come sede di organico da parte
dell'Amministrazione;
b)
nel caso in cui, a seguito del dimensionamento, i plessi della
Direzione Didattica confluiscano in diversi Istituti Comprensivi,
premesso che il riferimento territoriale per i circoli didattici è
rappresentato dal plesso sede di circolo, si procede come sopra,
attribuendo ai docenti un'unica titolarità sul plesso individuato
come sede di organico, salvo quanto previsto al successivo punto c);
c)
i docenti titolari nel circolo su posti di scuola comune, sostegno,
lingua straniera e religione, assegnati in modo esclusivo o prevalente
(per un numero di ore superiore a metà dell'orario di servizio) nel
corrente anno scolastico dal Dirigente scolastico sul plesso non sede
di organico che apparterrà ad altra Istituzione Scolastica possono
esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione
per l’acquisizione della titolarità nell'Istituto Comprensivo di
confluenza del plesso.
-
Ai
fini dell’individuazione dei soprannumerari si procede alla
formazione di un’unica graduatoria comprensiva di tutti i docenti
titolari negli Istituti Comprensivi derivanti dall'accorpamento e
soppressione delle Direzioni Didattiche a seguito dell'aggiornamento
dell'offerta scolastica provinciale.
Art.
5 - INDIVIDUAZIONE
DOCENTI SOPRANNUMERARI
-
Per
l’a.s. 2004/05 non avrà luogo il trasferimento d’ufficio dei
docenti eventualmente individuabili come soprannumerari.
-
Le
posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito
determinazione dell'organico per l'a.s. 2004/05. Sono da considerarsi
soprannumerari i docenti di scuola elementare e dell’istruzione
secondaria che nella graduatoria pubblicata dal Dirigente scolastico
hanno il punteggio inferiore. A parità di punteggio il
soprannumerario è determinato in base alla minor età anagrafica. I
titoli valutabili sono quelli riferiti alla data di scadenza della
presentazione delle domande di trasferimento prevista dal Contratto
nazionale.
-
I
docenti di cui al comma precedente saranno utilizzati secondo quanto
previsto dall’apposita contrattazione relativa alla mobilità
annuale. I corrispondenti posti dovranno, tuttavia, essere detratti
dal numero dei posti da considerare per la mobilità professionale,
territoriale e per le immissioni in ruolo.
Art.
6 – PASSAGGI DI CATTEDRA E DI
RUOLO - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
-
I
passaggi di cattedra e di ruolo si effettueranno per l’a.s. 2004/05
anche per i docenti titolari in provincia. Gli insegnanti tecnico
pratici possono richiedere il passaggio di cattedra o di ruolo purché
in possesso della specifica abilitazione. I docenti che otterranno il
passaggio acquisiranno la titolarità
giuridica nella nuova classe di concorso e nell’eventuale nuovo
ruolo d’istruzione, con la denominazione “Sovrintendenza
Scolastica”, anziché sulla singola scuola o istituto, in base al
contingente numerico previsto dalle norme nazionali.
-
La
sede provvisoria di servizio dei docenti di cui al comma precedente
sarà assegnata secondo l’ordine che sarà previsto nell’apposita
contrattazione delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
-
I
docenti interessati ai passaggi di cattedra e di ruolo che saranno
soddisfatti nel movimento relativo all’anno del “blocco”,
dovranno presentare domanda, nell’ambito della mobilità, l’anno
successivo, al fine di ottenere la specifica sede di titolarità. La
nuova sede di titolarità potrà essere assegnata d’ufficio qualora
nessuna delle sedi richieste dal docente sia disponibile ovvero
qualora il docente non presenti domanda.
-
In
considerazione delle fasi previste dal vigente C.C.D.N.,
l’assegnazione della sede di cui al precedente comma avverrà come
da successivo art. 7.
Art.
7 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
DEI MOVIMENTI NELL’A.S. 2005/06
Nell’a.s.
2005/06 i movimenti saranno effettuati secondo il seguente ordine:
FASE
DEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI
-
trasferimenti
nel comune
-
trasferimenti
nella provincia (con esclusione degli immessi in ruolo con decorrenza
dall'a.s. 2004/05)
FASE
DI SISTEMAZIONE DEI DOCENTI CHE NELL’ANNO DEL “BLOCCO” (A.S.
2004/05) HANNO OTTENUTO LA TITOLARITA’ SU “SOVRINTENDENZA
SCOLASTICA”:
-
passaggi
di cattedra nella provincia
-
passaggi
di ruolo nella provincia
-
trasferimenti
da altra provincia
-
passaggi
di cattedra da altra provincia
-
passaggi
di ruolo da altra provincia
FASE
DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE AGLI IMMESSI IN RUOLO DALL'A.S.
2004/05:
-
assegnazione
definitiva di sede agli immessi in ruolo con decorrenza dall'a.s.
2004/05
FASE
DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE E TERRITORIALE:
-
passaggi
di cattedra nella provincia
-
passaggi
di ruolo nella provincia
-
trasferimenti
da altra provincia
-
passaggi
di cattedra da altra provincia
-
passaggi
di ruolo da altra provincia.
Art.
8 – VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DI
CONTINUITA’ DIDATTICA
-
Il
punteggio per la continuità didattica viene attribuito in tutti i
casi di acquisizione di nuova titolarità a seguito delle operazioni
di dimensionamento.
-
Per
i docenti trasferiti d’ufficio nell'ultimo quinquennio il punteggio
concernente la continuità didattica nel quinquennio viene mantenuto
anche in assenza della domanda di rientro nella scuola od istituto di
precedente titolarità per l’anno del “blocco”, così come il
diritto al rientro nella medesima scuola od istituto.
-
Per
gli aventi diritto al rientro nella sede di precedente titolarità che
si trovino nel quinto anno utile nell’anno del “blocco”,
l’eventuale domanda di rientro viene rinviata di un anno, con
contestuale mantenimento del diritto al rientro.
Art.
9 - RECLAMI
-
Avverso
la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza ed eventuali
graduatorie è consentito, da parte del docente interessato, di
presentare motivato
reclamo entro 5 giorni dalla notifica dell’atto o dalla
pubblicazione.
Le
decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Art.
10 - DISPOSIZIONI VARIE
-
Il
servizio prestato nelle scuole materne della Provincia Autonoma di
Trento sarà valutato ai fini della mobilità secondo quanto previsto
dalle specifiche tabelle di valutazione, allegate al vigente Contratto
Collettivo Nazionale Decentrato per la mobilità del personale
docente.
-
Limitatamente
al movimento su posti di
sostegno nell’istruzione secondaria di II grado, potrà essere
presentata la domanda di trasferimento o passaggio anche nell’anno
del blocco, secondo le norme in vigore, sia da parte dei docenti
titolari in altre province sia da parte dei docenti titolari in
provincia, giacché la titolarità di tali docenti è su “Dotazione
Organica Sostegno” e, come tale, non incide negativamente sulle
operazioni di mobilità.
-
Per
l’attribuzione dei punteggi verranno applicate le tabelle di
valutazione allegate al Contratto collettivo decentrato nazionale
concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno
scolastico 2004/2005, ivi inclusa la decorrenza dell’iscrizione
anagrafica così come nelle stesse indicata.
-
Per
quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al
Contratto collettivo decentrato nazionale sopracitato, le cui norme si
applicano in quanto compatibili con il presente accordo.
-
Il
presente contratto verrà inviato al MIUR con la richiesta di farne
esplicita menzione nel testo sulla mobilità che sarà emanato a
livello nazionale.
Art.
11 -
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
-
Qualora
insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto,
le parti che lo hanno sottoscritto si dovranno incontrare, per
definire consensualmente il significato della clausola controversa,
con le modalità previste dall’art. 3 del C.C.P.L. per il personale
docente della scuola.
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