La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte
educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e
genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle
competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e
formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto
dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in
materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281
del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli
interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la
valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno
rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche
offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e
sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale
docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e
continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto -
dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione
e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture
di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4,
possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il
sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco
della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le
competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e
lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione
e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e
in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a
norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta
di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e
formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato
l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché
l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente
agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i
finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della
presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di
formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la
specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in
un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e
in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado
si articola in un biennio e in un terzo anno che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento
ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato
altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo
ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono
iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla
lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e
delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;
fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con
un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al
sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato
a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche
curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove
tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal
sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si
possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico,
classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e
tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i
licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto
anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in
materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano
profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di
tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il
regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai
fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale
frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di
passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui
alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche
con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con
specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni
scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura,
le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota,
riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico
delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo
di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo
di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata
la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della
relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono
assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella
sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di
formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in
funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti
nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione,
sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in
relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e
valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con
le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri
ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare,
entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle
attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di
convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le
istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa
con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione
professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi
e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento
e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi
per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e
l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione
dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei
rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per
tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive
modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è
determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base
della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito
regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e
all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del
presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline
impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per
la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei
requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di
abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza
della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli
organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,
svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei
corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione
scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o
d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri
di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti
con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche
la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere
funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e
formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta
formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui
danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si
applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea
o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato,
e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per
il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di
specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di
corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione
primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di
corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso
di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria
superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di
tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame
di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso
consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la
previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono
soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a
norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei
piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli
obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di
valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi
formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli
professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per
i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera
c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma
di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e
delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale
dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i
bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla
data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per
l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della
scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5,
i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria
statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite
di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di
cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo
periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a
fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine.
Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli