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26
aprile 2004
LINEE
DI INDIRIZZO
per l’applicazione del Decreto Legislativo n. 59
del 19 febbraio 2004
nonché per l’applicazione del Protocollo di Intesa MIUR-PAT nelle
scuole della Provincia di Trento.
Premessa
Le
istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo
dell’istruzione saranno chiamate ad applicare, con il prossimo
settembre, il processo di cambiamento previsto dalla Legge 53/04 e dal
D.Lgs. 59/2004. Tale processo nella nostra provincia verrà attuato,
come previsto dall’art.17 del citato decreto, da un lato
salvaguardando, per i tre anni successivi dalla sua entrata in vigore,
le iniziative finalizzate all’innovazione relative al primo ciclo
dell’istruzione, avviate a decorrere dal 1° settembre 2003 sulla base
dell’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e la Provincia Autonoma di Trento sottoscritta il 12
giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003 e dall’altro rispettando
le competenze sulla scuola qui attribuite a norma dello statuto speciale
e delle relative norme di attuazione.
Tale
quadro normativo definisce il contesto nel quale si collocano le
prospettive di sviluppo del sistema scuola trentino, che potrà in
particolare fare riferimento, nell’individuare e definire efficaci
processi di innovazione, a quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta Provinciale n. 6929 del 1999, che definisce gli ambiti
dell’autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo delle istituzioni scolastiche.
In
questa prospettiva, l’Amministrazione ha avviato, già da quest’anno
scolastico, una serie di azioni a sostegno della progettualità delle
scuole, della formazione dei docenti, della ricerca di nuovi modelli
didattici ed organizzativi, con l’intento di accompagnare la
ridefinizione della proposta formativa provinciale in un’ottica di
coerenza, di garanzia di pari opportunità, di integrazione tra i
diversi attori che concorrono a definire il sistema dell’educazione
trentino.
Il
processo di innovazione in atto si presenta infatti come preziosa
occasione – nella dovuta
applicazione delle indicazioni dettate dalla normativa nazionale – per
individuare nuove ed efficaci modalità di relazione tra le singole
autonomie scolastiche – a cui il nuovo Titolo V della Costituzione
attribuisce una esplicita rilevanza, nell’ambito e in funzione delle
finalità del sistema scolastico - e l’Amministrazione, a cui compete
la necessaria attività di indirizzo e di coordinamento, finalizzata
alla coerenza complessiva del sistema, esercitata dall’amministrazione
in stretta correlazione con gli obiettivi generali individuati.
Le
prospettive aperte dalla personalizzazione dei piani di studio e dagli
spazi di flessibilità organizzativi e didattici previsti sia nel
decreto di riforma sia, in misura più ampia,
nel Protocollo di Intesa, avvalorano infatti il ruolo delle
Istituzioni Scolastiche autonome nella definizione degli obiettivi e dei
percorsi formativi, nella scelta delle metodologie e degli strumenti
didattici, nell’individuazione delle strategie organizzative più
idonee a rispondere ai bisogni dell’utenza. Nello stesso tempo
definiscono nuovi ambiti di responsabilità delle scuole nel costruire
le prospettive di sviluppo di un sistema formativo di qualità, capace
di dare risposta ai bisogni dell’utenza e del territorio di
riferimento.
L’incontro
del 18 marzo u.s. a Levico ed i momenti di ascolto dei Dirigenti
Scolastici che sono seguiti, hanno consentito un primo confronto su
alcuni dei temi aperti ed hanno fatto emergere situazioni, problemi
e suggerimenti che si è inteso considerare quali elementi
significativi.
Dall’esame
di questi elementi nascono le presenti linee di indirizzo, che intendono
riunire in forma organica e sintetica le principali coordinate
tese a orientare l’azione delle singole istituzioni
scolastiche, al fine di chiarire gli aspetti applicativi ed i termini di
attuazione sia del decreto legislativo che del Protocollo MIUR-PAT, di
dirimere eventuali incertezze interpretative, di garantire le condizioni
per una efficace ed uniforme applicazione delle norme sopra richiamate.
Attuazione del decreto legislativo 59 e
Protocollo MIUR – PAT
A
partire dall’anno scolastico 2004/2005 le istituzioni scolastiche
saranno tenute all’applicazione del D.Lgs. 59/2004, che interessa
tutte le classi della
scuola primaria e la prima classe del biennio della scuola secondaria di
primo grado (artt. 13 comma 2 e 14 comma 1)
L’art.
17 comma 2 del decreto consente tuttavia che nel territorio della
provincia di Trento lo stesso si applichi compatibilmente con quanto
stabilito dal Protocollo MIUR-PAT e con le iniziative finalizzate
all’innovazione, relative al primo ciclo dell’istruzione, avviate
sulla base della predetta intesa a partire dal 1° settembre 2003.
Le
Istituzioni Scolastiche possono quindi attuare, in alternativa a quanto
previsto dal decreto, i modelli organizzativi previsti dal Protocollo,
purché ne abbiano dato regolare comunicazione all’Amministrazione,
secondo le modalità già definite con la comunicazione del 25 marzo
2003
ed assicurino la necessaria informazione alle famiglie interessate in
ordine all’offerta formativa, all’organizzazione del curricolo ed
alle modalità di erogazione del servizio.
Scuola
primaria
Anticipi
delle iscrizioni
Assolvono
il diritto-dovere all’istruzione i bambini che hanno compiuto i 6 anni
entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento (art. 6 comma 1
del D. Lgs. 59/2004).
L’art.
6 comma 2 del decreto prevede inoltre che possano essere ammessi
anticipatamente alla prima classe i bambini e le bambine che
compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento, secondo criteri di gradualità definiti
dall’art. all'articolo 13, comma 1.
Considerato
che la data del 30 aprile attiene all'applicazione a regime degli
anticipi ed analogamente con quanto previsto a livello nazionale, anche
per la provincia di Trento per l'anno scolastico 2004/2005 il termine
rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per
l'anno scolastico 2003/2004.
Orari
di funzionamento
L’orario
annuale delle lezioni prevede un monte ore obbligatorio ed un monte ore
facoltativo per le famiglie degli alunni, al quale si aggiunge
eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e
di dopo mensa.
I
tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del
servizio scolastico e concorrono paritariamente a costituire un modello
unitario del processo educativo, da definire nel Progetto di Istituto.
Nel
dettaglio, il tempo scuola previsto per la scuola primaria, sia in
ottemperanza al decreto legislativo sia per le scuole che adottano il
Protocollo di Intesa MIUR-PAT, è così definito:
2
un monte ore
obbligatorio di 891 ore annue distribuite su 33 settimane
convenzionali di lezione.
La
concreta articolazione tra le discipline di tale monte ore rimane
demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole
istituzioni scolastiche, ai sensi della deliberazione della G.P
6929/1999.
Le scuole
possono inoltre procedere ad una variazione del monte ore annuo delle
singole discipline entro il 15% e fino ad un massimo del 30% per le
scuole che hanno aderito al Protocollo, per compensazione tra
discipline o per introdurne di nuove (D. M. 234/00)
2
ulteriori 99 ore
annue per attività facoltative per gli alunni che le istituzioni
scolastiche dovranno obbligatoriamente proporre e che andranno
individuate in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie,
nell’ottica della personalizzazione dei piani di studio ed in coerenza
con il Portfolio.
Tali
attività sono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, per
tutte o per alcune delle ore previste e per tutto l’anno scolastico e
vengono organizzate dalle scuole compatibilmente con le risorse loro
assegnate e con le esigenze di pianificazione del trasporto e del
servizio mensa.
2
fino a 330 ore
annue per mensa e dopo-mensa
Modalità
organizzative del curricolo: le istituzioni scolastiche, nella
propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro
assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le
prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario
facoltativo in attività ed insegnamenti, che saranno ricompresi nel
Progetto di Istituto e rese compatibili con il Profilo
educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo
ciclo di istruzione (allegato D del decreto).
Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla
definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle
loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso
la scelta delle attività educative, da svolgere nell’orario
facoltativo.
Le
attività facoltative scelte dalle famiglie, rientrano organicamente nel
Piano di Studi Personalizzato dell’alunno e comportano l’obbligo di
frequenza.
Le
istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di
funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare le
condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso
interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa
anche al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.
Il
curricolo dell’autonomia: I Piani di Studio Personalizzati
L'articolo
13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto
pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante
regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni
nazionali per i piani di
studio personalizzati, allegate al decreto medesimo, rispetto alle
quali si intende qui richiamare l'attenzione su alcuni punti
significativi.
Le
Indicazioni nazionali
evidenziano come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da
parte dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena
fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche,
sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile,
la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa
dall'italiano. Nella nostra Provincia la lingua comunitaria obbligatoria
rimane il tedesco ai sensi della L.P. 11/1999. Le scuole possono
introdurre, in applicazione del Protocollo, lo studio di una seconda
lingua straniera a partire dalla terza classe.
La
scuola primaria deve favorire, inoltre, l'acquisizione delle varie
modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria,
scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche,
organizzative della vita umana.
È
compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento
per progettare Unità di
apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e
significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di
handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di
ciascuno in reali e documentate competenze coerenti con il Profilo.
Gli
obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività
educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per
ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione
della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun
alunno.
Si richiama altresì l'attenzione sugli obiettivi
specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza
civile (educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e
all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma
si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche
unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe.
Si ritiene inoltre utile qui sottolineare come
l'attività laboratoriale costituisca in generale una metodologia
didattica da promuovere e sviluppare in tutti i diversi momenti ed
articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro
didattico e organizzativo unitario. La scelta delle diverse modalità di
realizzazione di tali interventi laboratoriali è affidata alla
professionalità docente ed alla progettualità delle singole scuole,
che ne valuteranno l’utilità operativa nella realizzazione di
interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al
consolidamento ed alla personalizzazione degli apprendimenti.
Il
processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per
l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta
espressione nell'impiego del Portfolio
delle competenze, costituito dalla documentazione essenziale e
significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione
delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio,
al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la
famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le
quali si esprime la funzione tutoriale.
La funzione tutoriale
Il
D.Lgs. 59/2004, art. 7, commi 5 e 6 e 7, prevede che al perseguimento
delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la
personalizzazione dei piani di studio, concorra prioritariamente, fatta
salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso di
specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il
territorio, svolge funzioni di:
·
assistenza tutoriale a ciascun alunno;
·
rapporto con le famiglie;
·
orientamento per le scelte delle attività opzionali;
·
coordinamento delle attività didattiche ed educative;
·
cura della documentazione del percorso formativo.
Il
docente al quale sono demandati tali compiti assicura, nei primi tre
anni della scuola primaria, un'attività con gli alunni a lui affidati
non inferiore alle 18 ore settimanali, comprensive sia delle attività
di insegnamento disciplinare sia delle attività educative e formative
previste dal Progetto di Istituto.
Nelle
scuole che applicano il Protocollo MIUR-PAT, l’attività con gli
alunni assicurata dal docente tutor non deve essere inferiore alle 15
ore, anche in questo caso comprensive sia delle attività di
insegnamento disciplinare sia delle attività educative e formative
previste dal Progetto di Istituto.
Le
istituzioni scolastiche assicureranno la funzione tutoriale secondo
modalità individuate nel rispetto del Contratto collettivo provinciale
di lavoro – che definisce
in 22 ore settimanali di lezione l’obbligo lavorativo dei docenti
(art. 41 del CCNL 1995) nonché degli spazi di autonomia previsti dallo
specifico regolamento.
Per
l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli
ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione
dei previsti interventi di formazione, il Dirigente Scolastico,
provvederà al conferimento dell'incarico in questione, sulla base dei
criteri definiti dal Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto
(art.7 comma 7 del decreto leg.vo).
La valutazione
L'articolo
8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione venga effettuata
dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del
passaggio al periodo didattico successivo. Essa riguarda gli
apprendimenti - sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli
riferiti agli orari facoltativi scelti dagli alunni - sia il
comportamento degli alunni. La valutazione degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono
affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche
previste dai Piani di Studio Personalizzati.
Ai
sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla
valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al
periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".
Considerato
che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola
primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due
periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva
effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.
L'esame
di licenza elementare rimane in vigore per il solo anno scolastico in
corso.
Scuola secondaria di primo grado
Orari
di funzionamento
Visto
il D. Lgs. 59/2004, art. 7,
comma 1, nonché la L.P. 11/97,
il tempo scuola per la scuola secondaria di primo grado è così
definito:
2
un monte ore obbligatorio di 969 ore annue, di cui 99
destinate alla prima lingua straniera e 99 alla seconda lingua
straniera, che vanno a sostituire quanto previsto dall’allegato C – Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola
Secondaria di 1° grado - al
decreto leg.vo 59/2004 in relazione al quadro orario individuato per
l’inglese e per la 2° lingua comunitaria.
La
concreta articolazione di tale monte ore rimane demandata
all’autonomia organizzativa e didattica delle singole istituzioni
scolastiche, ai sensi della deliberazione della G.P 6929/1999.
Le
scuole possono inoltre procedere ad una variazione del monte ore annuo
delle singole discipline fino ad un massimo del 15% per compensazione
tra discipline, per introdurne di nuove o anche per ricondurre il monte
ore annuo ad un quadro orario settimanale omogeneo.
2
ulteriori attività,
fino ad un monte ore massimo di 1089, per insegnamenti ed
attività facoltative per gli alunni, che le istituzioni
scolastiche dovranno obbligatoriamente proporre, individuate in
relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, nell’ottica della
personalizzazione dei piani di studio ed in coerenza con il Portfolio.
Tali attività sono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione
per tutte o per alcune delle ore previste e per tutto l’anno
scolastico ed organizzate dalle scuole compatibilmente con le risorse
loro assegnate e con le esigenze di pianificazione del trasporto e del
servizio mensa.
2
fino a 231 ore
annue per mensa e dopo-mensa
Le scuole che hanno aderito al Protocollo
di Intesa adottano un diverso tempo-scuola così definito:
2
un monte ore obbligatorio di 990 ore annue, di cui 99
destinate ad insegnamenti ed attività opzionali obbligatorie
La concreta articolazione di tale monte
ore rimane demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle
singole istituzioni scolastiche, ai sensi della deliberazione della G.P
6929/1999.
Le
scuole possono inoltre procedere ad una riduzione del monte ore annuo
delle singole discipline fino ad un massimo del 30% per compensazione
tra discipline o per introdurre nuove discipline.
2
ulteriori 100 ore
annue per insegnamenti ed attività facoltative per gli alunni, che le
istituzioni scolastiche dovranno obbligatoriamente proporre e che
andranno individuate in relazione alle prevalenti richieste delle
famiglie, nell’ottica della personalizzazione dei piani di studio ed
in coerenza con il Portfolio. Tali attività sono scelte dalle famiglie
all’atto dell’iscrizione per tutte o per alcune delle ore previste e
per tutto l’anno scolastico e saranno organizzate dalle scuole
compatibilmente con le risorse loro assegnate e con le esigenze di
pianificazione del trasporto e del servizio mensa.
2
le ore di
interscuola necessarie per organizzare l’attività didattica.
Modalità
organizzative del curricolo: anche nella scuola secondaria di primo
grado l’orario annuale delle lezioni prevede un monte ore obbligatorio
ed un monte ore facoltativo per le famiglie degli alunni, al quale si
aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di
mensa e di dopo mensa. I tre segmenti orari rappresentano il tempo
complessivo di erogazione del servizio scolastico e concorrono
paritariamente a costituire un modello unitario del processo educativo.
Le
istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle
consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità
esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie,
provvederanno a modulare l'orario facoltativo in insegnamenti e attività,
che saranno ricomprese nel Progetto di Istituto e rese compatibili con
il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine
del primo ciclo di istruzione (allegato D del decreto). Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla
definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle
loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso
la scelta delle attività educative, da svolgere nell’orario
facoltativo.
In
tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più
opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del
prossimo anno scolastico ed alla programmazione delle relative attività,
le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni,
hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo ed elaboreranno un
repertorio di offerte formative che si intende ovviamente riferito anche
alle azioni di rafforzamento e di approfondimento del processo di
apprendimento.
Assetti delle
discipline di insegnamento
L'articolo
14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino
all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto
pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni
nazionali per i Piani di
studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado allegate
al decreto medesimo, facendo riferimento al Profilo
individuato nell'Allegato D.
Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze orarie
delle discipline con la conseguente quantificazione minima, media e
massima nel rispetto del monte ore annuo complessivo, la cui
articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è suscettibile di
compensazione entro il 15% e fino a un massimo del 30% per le scuole
che hanno aderito al Protocollo MIUR-PAT. Come già sopra rilevato,
tali indicazioni vanno rese compatibili con la Legge Provinciale n. 11
del 1999.
In
attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che
dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in
coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si
intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui
alle Indicazioni nazionali.
Per
quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di
educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle
classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto
legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento di
tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare
"matematica, scienze e tecnologia".
Per
l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore
previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in
questione troveranno utilizzazione nelle attività opzionali sia
obbligatorie sia facoltative (ivi comprese quelle di laboratorio),
secondo le competenze professionali possedute
Funzione
tutoriale
Il
decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al
perseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria di primo
grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei
piani di studio, concorra prioritariamente il docente in possesso di
specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il
territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle già descritte
in occasione della trattazione della funzione per la scuola primaria.
Per
lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione
tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.
Per quanto riguarda la sua specifica funzione e i compiti operativi,
nonché l'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione
tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga funzione
riferita alla scuola primaria.
Valutazione
Conformemente
alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto
legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I
grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno
di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.
Il
comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità
dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima
di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.
Le
istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali,
possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.
Sono
oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli
orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali
scelti dagli studenti.
Gli
insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli
alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione
motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni
alla classe intermedia.
Il terzo anno si
conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei
licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.
Il curricolo
dell’autonomia: i Piani di Studio Personalizzati
L'articolo
14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto
pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante
regolamento governativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i
piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo,
rispetto alle quali si intende qui richiamare l'attenzione su alcuni
aspetti significativi.
In
via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo
di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I
grado siano strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza
con quelli della scuola primaria.
Gli
obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e
articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono
indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a
trasformare in competenze personali di ciascun alunno.
Gli
obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di
insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze,
tecnologia e informatica, tedesco (ai sensi della L.P.11/99) e seconda
lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie e
sportive.
L'individuazione
delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di
apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento
individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito
o elettivi, anche finalizzati al consolidamento ed alla
personalizzazione degli apprendimenti, è affidata alla responsabilità
delle diverse équipe dei docenti.
Così
come è affidata alla professionalità docente ed alla progettualità
delle singole scuole la scelta delle diverse modalità di realizzazione
delle attività laboratoriali, che dovrebbero costituire in generale una
metodologia didattica da promuovere e sviluppare in tutti i diversi
momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un
quadro didattico e organizzativo unitario.
Si
richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di
apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all'affettività) che, come già precisato per la
scuola primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si
concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a
cui concorrono i docenti del gruppo classe.
Nel
precisare che la presente comunicazione sostituisce agli effetti
applicativi la circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, si
invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione per la parte di
rispettiva competenza nonchè a porre in essere tutti gli adempimenti
finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e delle
istruzioni in essa contenute.
- Tiziano Salvaterra -
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