ORGANIZZAZIONE SCUOLE DOCUMENTI SPAZIO DOCENTI SPAZIO ALUNNI SPAZIO GENITORI

visualizza documento . doc


26 aprile 2004

LINEE DI INDIRIZZO
per l’applicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004
nonché per l’applicazione del Protocollo di Intesa MIUR-PAT nelle scuole della Provincia di Trento.

 Premessa 

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo dell’istruzione saranno chiamate ad applicare, con il prossimo settembre, il processo di cambiamento previsto dalla Legge 53/04 e dal D.Lgs. 59/2004. Tale processo nella nostra provincia verrà attuato, come previsto dall’art.17 del citato decreto, da un lato salvaguardando, per i tre anni successivi dalla sua entrata in vigore, le iniziative finalizzate all’innovazione relative al primo ciclo dell’istruzione, avviate a decorrere dal 1° settembre 2003 sulla base dell’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Provincia Autonoma di Trento sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003 e dall’altro rispettando le competenze sulla scuola qui attribuite a norma dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Tale quadro normativo definisce il contesto nel quale si collocano le prospettive di sviluppo del sistema scuola trentino, che potrà in particolare fare riferimento, nell’individuare e definire efficaci processi di innovazione, a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 6929 del 1999, che definisce gli ambiti dell’autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche.

In questa prospettiva, l’Amministrazione ha avviato, già da quest’anno scolastico, una serie di azioni a sostegno della progettualità delle scuole, della formazione dei docenti, della ricerca di nuovi modelli didattici ed organizzativi, con l’intento di accompagnare la ridefinizione della proposta formativa provinciale in un’ottica di coerenza, di garanzia di pari opportunità, di integrazione tra i diversi attori che concorrono a definire il sistema dell’educazione trentino.

Il processo di innovazione in atto si presenta infatti come preziosa occasione – nella  dovuta applicazione delle indicazioni dettate dalla normativa nazionale – per individuare nuove ed efficaci modalità di relazione tra le singole autonomie scolastiche – a cui il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce una esplicita rilevanza, nell’ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico - e l’Amministrazione, a cui compete la necessaria attività di indirizzo e di coordinamento, finalizzata alla coerenza complessiva del sistema, esercitata dall’amministrazione in stretta correlazione con gli obiettivi generali individuati.

Le prospettive aperte dalla personalizzazione dei piani di studio e dagli spazi di flessibilità organizzativi e didattici previsti sia nel decreto di riforma sia, in misura più ampia,  nel Protocollo di Intesa, avvalorano infatti il ruolo delle Istituzioni Scolastiche autonome nella definizione degli obiettivi e dei percorsi formativi, nella scelta delle metodologie e degli strumenti didattici, nell’individuazione delle strategie organizzative più idonee a rispondere ai bisogni dell’utenza. Nello stesso tempo definiscono nuovi ambiti di responsabilità delle scuole nel costruire le prospettive di sviluppo di un sistema formativo di qualità, capace di dare risposta ai bisogni dell’utenza e del territorio di riferimento.

L’incontro del 18 marzo u.s. a Levico ed i momenti di ascolto dei Dirigenti Scolastici che sono seguiti, hanno consentito un primo confronto su alcuni dei temi aperti ed hanno fatto emergere situazioni, problemi  e suggerimenti che si è inteso considerare quali elementi significativi.

Dall’esame di questi elementi nascono le presenti linee di indirizzo, che intendono riunire in forma organica e sintetica le principali coordinate  tese a orientare l’azione delle singole istituzioni scolastiche, al fine di chiarire gli aspetti applicativi ed i termini di attuazione sia del decreto legislativo che del Protocollo MIUR-PAT, di dirimere eventuali incertezze interpretative, di garantire le condizioni per una efficace ed uniforme applicazione delle norme sopra richiamate.

 

Attuazione del decreto legislativo 59 e Protocollo MIUR – PAT

 

A partire dall’anno scolastico 2004/2005 le istituzioni scolastiche saranno tenute all’applicazione del D.Lgs. 59/2004, che interessa tutte le classi  della scuola primaria e la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado (artt. 13 comma 2 e 14 comma 1)

L’art. 17 comma 2 del decreto consente tuttavia che nel territorio della provincia di Trento lo stesso si applichi compatibilmente con quanto stabilito dal Protocollo MIUR-PAT e con le iniziative finalizzate all’innovazione, relative al primo ciclo dell’istruzione, avviate sulla base della predetta intesa a partire dal 1° settembre 2003.

Le Istituzioni Scolastiche possono quindi attuare, in alternativa a quanto previsto dal decreto, i modelli organizzativi previsti dal Protocollo, purché ne abbiano dato regolare comunicazione all’Amministrazione, secondo le modalità già definite con la comunicazione del 25 marzo 2003[1] ed assicurino la necessaria informazione alle famiglie interessate in ordine all’offerta formativa, all’organizzazione del curricolo ed alle modalità di erogazione del servizio.

 

Scuola primaria

 

 

Anticipi delle iscrizioni

Assolvono il diritto-dovere all’istruzione i bambini che hanno compiuto i 6 anni entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento (art. 6 comma 1 del D. Lgs. 59/2004).

L’art. 6 comma 2 del decreto prevede inoltre che possano essere ammessi anticipatamente alla prima classe i bambini e le bambine che  compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, secondo criteri di gradualità definiti dall’art. all'articolo 13, comma 1.

Considerato che la data del 30 aprile attiene all'applicazione a regime degli anticipi ed analogamente con quanto previsto a livello nazionale, anche per la provincia di Trento per l'anno scolastico 2004/2005 il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.

 

 

Orari di funzionamento

L’orario annuale delle lezioni prevede un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo per le famiglie degli alunni, al quale si aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.

I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico e concorrono paritariamente a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Progetto di Istituto.

Nel dettaglio, il tempo scuola previsto per la scuola primaria, sia in ottemperanza  al decreto legislativo sia per le scuole che adottano il Protocollo di Intesa MIUR-PAT, è così definito:

2        un monte ore obbligatorio di 891 ore annue distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione.

La concreta articolazione tra le discipline di tale monte ore rimane demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi della deliberazione della G.P 6929/1999.

Le scuole possono inoltre procedere ad una variazione del monte ore annuo delle singole discipline entro il 15% e fino ad un massimo del 30% per le scuole che hanno aderito al Protocollo, per compensazione tra discipline o per introdurne di nuove (D. M. 234/00)

2        ulteriori 99 ore annue per attività facoltative per gli alunni che le istituzioni scolastiche dovranno obbligatoriamente proporre e che andranno individuate in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, nell’ottica della personalizzazione dei piani di studio ed in coerenza con il Portfolio.

Tali attività sono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, per tutte o per alcune delle ore previste e per tutto l’anno scolastico e vengono organizzate dalle scuole compatibilmente con le risorse loro assegnate e con le esigenze di pianificazione del trasporto e del servizio mensa.

2        fino a 330 ore annue per mensa e dopo-mensa

 

Modalità organizzative del curricolo: le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo in attività ed insegnamenti, che saranno ricompresi nel Progetto di Istituto e rese compatibili con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (allegato D del decreto). Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell’orario facoltativo.

Le attività facoltative scelte dalle famiglie, rientrano organicamente nel Piano di Studi Personalizzato dell’alunno e comportano l’obbligo di frequenza.

Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa anche al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.

 

 

Il curricolo dell’autonomia: I Piani di Studio Personalizzati

L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo, rispetto alle quali si intende qui richiamare l'attenzione su alcuni punti significativi.

Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Nella nostra Provincia la lingua comunitaria obbligatoria rimane il tedesco ai sensi della L.P. 11/1999. Le scuole possono introdurre, in applicazione del Protocollo, lo studio di una seconda lingua straniera a partire dalla terza classe.

La scuola primaria deve favorire, inoltre, l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organizzative della vita umana.

È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze coerenti con il Profilo.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Si richiama altresì l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe.

Si ritiene inoltre utile qui sottolineare come l'attività laboratoriale costituisca in generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare in tutti i diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario. La scelta delle diverse modalità di realizzazione di tali interventi laboratoriali è affidata alla professionalità docente ed alla progettualità delle singole scuole, che ne valuteranno l’utilità operativa nella realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento ed alla personalizzazione degli apprendimenti.

Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio delle competenze, costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.

 

 

La funzione tutoriale

Il D.Lgs. 59/2004, art. 7, commi 5 e 6 e 7, prevede che al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorra prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di:

·        assistenza tutoriale a ciascun alunno;

·        rapporto con le famiglie;

·        orientamento per le scelte delle attività opzionali;

·        coordinamento delle attività didattiche ed educative;

·        cura della documentazione del percorso formativo.

Il docente al quale sono demandati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività con gli alunni a lui affidati non inferiore alle 18 ore settimanali, comprensive sia delle attività di insegnamento disciplinare sia delle attività educative e formative previste dal Progetto di Istituto.

Nelle scuole che applicano il Protocollo MIUR-PAT, l’attività con gli alunni assicurata dal docente tutor non deve essere inferiore alle 15 ore, anche in questo caso comprensive sia delle attività di insegnamento disciplinare sia delle attività educative e formative previste dal Progetto di Istituto.

Le istituzioni scolastiche assicureranno la funzione tutoriale secondo modalità individuate nel rispetto del Contratto collettivo provinciale di lavoro – che  definisce in 22 ore settimanali di lezione l’obbligo lavorativo dei docenti (art. 41 del CCNL 1995) nonché degli spazi di autonomia previsti dallo specifico regolamento.

Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, il Dirigente Scolastico, provvederà al conferimento dell'incarico in questione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto (art.7 comma 7 del decreto leg.vo).

 

 

La valutazione

 

L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione venga effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo. Essa riguarda gli apprendimenti - sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi scelti dagli alunni - sia il comportamento degli alunni. La valutazione degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di Studio Personalizzati.

Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

L'esame di licenza elementare rimane in vigore per il solo anno scolastico in corso.

 

 

 

 

 

 


Scuola secondaria di primo grado

 

 

Orari di funzionamento

Visto il D. Lgs. 59/2004, art. 7, comma 1, nonché la L.P. 11/97, il tempo scuola per la scuola secondaria di primo grado è così definito:

2        un monte ore obbligatorio di 969 ore annue, di cui  99 destinate alla prima lingua straniera e 99 alla seconda lingua straniera, che vanno a sostituire quanto previsto dall’allegato C – Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Secondaria di 1° grado -  al decreto leg.vo 59/2004 in relazione al quadro orario individuato per l’inglese e per la 2° lingua comunitaria.

La concreta articolazione di tale monte ore rimane demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi della deliberazione della G.P 6929/1999.

Le scuole possono inoltre procedere ad una variazione del monte ore annuo delle singole discipline fino ad un massimo del 15% per compensazione tra discipline, per introdurne di nuove o anche per ricondurre il monte ore annuo ad un quadro orario settimanale omogeneo.

2        ulteriori attività, fino ad un monte ore massimo di 1089, per insegnamenti ed  attività facoltative per gli alunni, che le istituzioni scolastiche dovranno obbligatoriamente proporre, individuate in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, nell’ottica della personalizzazione dei piani di studio ed in coerenza con il Portfolio. Tali attività sono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione per tutte o per alcune delle ore previste e per tutto l’anno scolastico ed organizzate dalle scuole compatibilmente con le risorse loro assegnate e con le esigenze di pianificazione del trasporto e del servizio mensa.

2        fino a 231 ore annue per mensa e dopo-mensa

 

Le scuole che hanno aderito al Protocollo di Intesa adottano un diverso tempo-scuola così definito:

2        un monte ore obbligatorio di 990 ore annue, di cui  99 destinate ad insegnamenti ed attività opzionali obbligatorie

La concreta articolazione di tale monte ore rimane demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi della deliberazione della G.P 6929/1999.

Le scuole possono inoltre procedere ad una riduzione del monte ore annuo delle singole discipline fino ad un massimo del 30% per compensazione tra discipline o per introdurre nuove discipline.

2        ulteriori 100 ore annue per insegnamenti ed attività facoltative per gli alunni, che le istituzioni scolastiche dovranno obbligatoriamente proporre e che andranno individuate in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, nell’ottica della personalizzazione dei piani di studio ed in coerenza con il Portfolio. Tali attività sono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione per tutte o per alcune delle ore previste e per tutto l’anno scolastico e saranno organizzate dalle scuole compatibilmente con le risorse loro assegnate e con le esigenze di pianificazione del trasporto e del servizio mensa.

2        le ore di interscuola necessarie per organizzare l’attività didattica.

 

Modalità organizzative del curricolo: anche nella scuola secondaria di primo grado l’orario annuale delle lezioni prevede un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo per le famiglie degli alunni, al quale si aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa. I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico e concorrono paritariamente a costituire un modello unitario del processo educativo.

Le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo in insegnamenti e attività, che saranno ricomprese nel Progetto di Istituto e rese compatibili con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (allegato D del decreto). Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell’orario facoltativo.

In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico ed alla programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo ed elaboreranno un repertorio di offerte formative che si intende ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento del processo di apprendimento.

 

 

Assetti delle discipline di insegnamento

 

L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado allegate al decreto medesimo, facendo riferimento al Profilo individuato nell'Allegato D.

Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze orarie delle discipline con la conseguente quantificazione minima, media e massima nel rispetto del monte ore annuo complessivo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione entro il 15% e fino a un massimo del 30% per le scuole che hanno aderito al Protocollo MIUR-PAT. Come già sopra rilevato, tali indicazioni vanno rese compatibili con la Legge Provinciale n. 11 del 1999.

 

In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali.

Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".

Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività opzionali sia obbligatorie sia facoltative (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute

 

 

 

Funzione tutoriale

Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria di primo grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorra prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione della funzione per la scuola primaria.

Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti. Per quanto riguarda la sua specifica funzione e i compiti operativi, nonché l'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga funzione riferita alla scuola primaria.

 

 

Valutazione

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti.

Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.

 

 

 

Il curricolo dell’autonomia: i Piani di Studio Personalizzati

L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo, rispetto alle quali si intende qui richiamare l'attenzione su alcuni aspetti significativi.

In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza con quelli della scuola primaria.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, tedesco (ai sensi della L.P.11/99) e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie e sportive.

L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito o elettivi, anche finalizzati al consolidamento ed alla personalizzazione degli apprendimenti, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei docenti.

Così come è affidata alla professionalità docente ed alla progettualità delle singole scuole la scelta delle diverse modalità di realizzazione delle attività laboratoriali, che dovrebbero costituire in generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare in tutti i diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che, come già precisato per la scuola primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.

Nel precisare che la presente comunicazione sostituisce agli effetti applicativi la circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione per la parte di rispettiva competenza nonchè a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e delle istruzioni in essa contenute.

- Tiziano Salvaterra -



[1] Nota trasmessa dal Servizio Istruzione della PAT in data 25/3/2003 – prot. n. 481/2003 – relativa alle “Istruzioni per la definizione dei progetti sperimentali di innovazione inapplicazione del Protocollo di Intesa MIUR-PAT “.

 


DIREZIONE DIDATTICA TRENTO 2