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PROTOCOLLO
D’INTESA FRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROTOCOLLO
D’INTESA
*********
Il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di
seguito denominato Ministero)
e
La
Provincia Autonoma di Trento
Vista
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche
al titolo V della seconda parte della Costituzione " che stabilisce
che "il Trentino Alto Adige dispone di forme e condizioni particolari
di autonomia;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 concernente
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-
Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Trento" che stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia di
istruzione sono esercitate dalla Provincia di Trento nell’ambito della
propria competenza concorrente;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689
concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige concernente addestramento e formazione
professionale" che stabilisce che le attribuzioni dello Stato in
materia sono esercitate dalla Provincia di Trento nell’ambito della
propria competenza esclusiva;
Vista
la legge n. 59 del 1997 che all’articolo 21 disciplina l’autonomia
delle istituzioni scolastiche e al comma 20 del medesimo articolo fa salve
le competenze della Provincia di Trento;
Vista
la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente "Norme in
materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo
studio" modificata con gli articoli 83 e 85 della legge provinciale
11 settembre 1998, n. 10;
Visto
il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n.
13-12/Leg. relativo al "Regolamento concernente norme per l’autonomia
delle istituzioni scolastiche" e in particolare l’articolo 11 del
predetto regolamento che disciplina "Iniziative finalizzate all’innovazione"
comprendenti la possibilità di attivare progetti volti ad esplorare
possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro
articolazione e durata, l’integrazione tra sistemi formativi, i processi
di continuità e di orientamento, definendone durata e obiettivi;
Preso
atto che al fine dell’attivazione
delle sopraddette iniziative la Giunta provinciale definisce le modalità
e i criteri e promuove l’intesa, attraverso apposita conferenza di
servizi con il Ministero dell’Istruzione, prevista dall’articolo 9 del
DPR n. 405 del 1988 e successive modifiche al fine dell’attuazione delle
innovazioni;
Premesso
che a livello statale non è stata ancora data attuazione alla
corrispondente previsione normativa dell’articolo 11 e fermo restando
che la disciplina di riferimento rimane quella vigente, alla luce delle
proposte contenute nel disegno di legge 1306/2002 sulla ridefinizione
delle norme generali sull’istruzione, è possibile ipotizzare fin da ora
alcuni interventi di innovazione in relazione a obiettivi e standard,
programmi, orari, integrazione tra sistemi formativi;
Vista
la legge 10 dicembre 1997, n. 425 concernente "Disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore";
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il
quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di
autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi
del citato articolo 21 della legge n.59/97;
Considerata
la validità nella provincia di Trento del primo anno della formazione di
base dall’anno 1999/2000 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
scolastico previsto dall’articolo 1, comma 11 della legge n. 9 del 1999
e disciplinato dall’articolo 48 della legge provinciale n. 3 del 2001,
nonché le possibilità di integrazione tra il sistema dell’istruzione e
della formazione professionale attraverso la normativa di attuazione;
Visti
i protocolli d’intesa sottoscritti tra il Ministro dell’Istruzione e
il Presidente della Giunta provinciale in data 19 ottobre 1995 e in data
28 novembre 1996, che consentono il passaggio degli allievi che hanno
frequentato il biennio della formazione professionale nei macrosettori
industria e artigianato e terziario al terzo anno dell’istruzione
tecnica industriale e commerciale, prevedendo tra l’altro un successivo
e più ampio coinvolgimento dell’istruzione professionale;
Visto
altresì l’articolo 68 concernente "Obbligo di frequenza di
attività formative" di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 e il
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 il quale all’articolo 6, comma 4
prevede la possibilità di promuovere e stipulare apposite intese tra
Stato, Regioni e Province autonome per definire ambiti di equivalenza dei
percorsi formativi;
Vista
la richiesta con la quale la Provincia autonoma di Trento ha promosso un
confronto con il Ministero dell’Istruzione;
Convengono
quanto segue
Art.
1
In
attesa dell’entrata in vigore della normativa di riforma degli
ordinamenti scolastici e dei curricoli di istruzione, e nel rispetto
della legislazione vigente in provincia di Trento, si consente l’attivazione
nella scuola elementare e media della citata Provincia autonoma di
Trento, nell’ambito delle iniziative finalizzate all’innovazione, e
a partire dall’anno scolastico 2002/2003, di percorsi di studio con un’articolazione
e durata volta a favorire i processi di continuità e di orientamento
come di seguito specificati nell’allegato A) al presente protocollo
che ne costituisce parte integrante.
Viene
altresì consentita la riorganizzazione dei percorsi della scuola
secondaria superiore, con l’individuazione e il riconoscimento di
crediti formativi e percorsi integrati con la formazione professionale e
il lavoro, il consolidamento dei passaggi tra sistemi dell’istruzione
secondaria di secondo grado e della formazione professionale e il
rafforzamento nell’ultimo anno delle discipline di indirizzo, secondo
quanto stabilito nell’allegato A).
Art.2
Secondo
quanto stabilito nell’allegato A), in forme analoghe a quelle già
sperimentate con i protocolli citati in premessa, può essere prevista
la prosecuzione, a partire dagli allievi iscritti al 3° anno nell'anno
scolastico 2002/03 e qualificatisi a conclusione del percorso triennale
di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, la
frequenza del 4° e 5° anno degli istituti professionali in corsi
post-qualifica di indirizzo analogo o coerente con quello acquisito con
l'attestato di qualifica provinciale.
Fino
all'approvazione del riordino del sistema di istruzione e formazione, si
prevede l’attivazione, in via sperimentale, anche in assenza del
relativo indirizzo completo di istruzione professionale, del quarto e
quinto anno di corsi post-qualifica di istruzione professionale in
integrazione con la formazione professionale, al fine di consentire agli
studenti provenienti dalla formazione professionale il completamento del
percorso scolastico nell’ambito dell’istruzione.
Art.
3
La
Giunta provinciale provvede direttamente a disciplinare le
caratteristiche della 3ª prova scritta dell’esame di Stato, secondo
quanto stabilito dal citato allegato A), ferma restando la validità dei
titoli di studio e la pluridisciplinarità della prova stessa in
ottemperanza all’articolo 8 del DPR n. 405 del 1988 e all’articolo
3, comma 2 della legge n. 425 del 1997; in particolare la prova sarà
volta all’accertamento degli apprendimenti in coerenza con quanto
previsto dalla normativa provinciale sull’insegnamento di nuove
discipline e dai percorsi innovativi di cui al presente protocollo.
Art.
4
Viene
costituito un gruppo di lavoro al fine dell’individuazione congiunta
dei contenuti essenziali dei percorsi di innovazione, del sostegno alle
istituzioni scolastiche che aderiscono al presente progetto, di
tutoraggio delle istituzioni stesse, per la verifica dei risultati e per
l’applicazione degli altri istituti previsti dal presente protocollo;
il gruppo di lavoro è composto da quattro rappresentanti del Ministero
e da quattro rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, esperti
nelle materie rientranti negli ambiti di innovazione di cui al presente
protocollo.
Lo
stesso gruppo di lavoro procederà a verifiche congiunte e progressive,
anche in itinere, degli esiti derivanti dall’applicazione delle
innovazioni previste dal presente protocollo e comunque al termine dell’anno
scolastico 2002/2003 provvederà alla redazione di una relazione
illustrativa da sottoporre al Ministero e alla Provincia autonoma di
Trento.
Art.
5
Il
presente protocollo costituisce intesa di cui all’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, entra in vigore
alla data della stipula, ha durata triennale, e può essere modificato e
rinnovato alla scadenza, salvo diverso avviso di una delle parti,
espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini.
Roma,12
giugno 2002
|
IL
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(Letizia
Moratti) |
IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
(Lorenzo
Dellai) |
Allegato A)
PROPOSTA
Dl SVILUPPO DEL MODELLO Dl ISTRUZIONE TRENTINO
Progetto
per l ‘introduzione in via sperimentale di modelli innovativi di
organizzazione e di ricerca curriculare nella scuola della provincia di
Trento
Premessa
La
scuola trentina è stata ridisegnata con la nuova rete delle istituzioni
scolastiche a garanzia di un forte legame con il territorio.
In
quest’ottica, va collocata la scelta generalizzata dell’istituto
comprensivo di scuola elementare e di scuola media e, in due casi, di
istituto comprensivo comprendente anche la scuola secondaria superiore.
L’elevamento
dell’obbligo scolastico, introdotto dalla legge n.9 del 1999, e
disciplinato anche dall’articolo 48 della legge provinciale 3 del 2001,
in provincia di Trento è assolto anche con la frequenza dei corsi di
qualifica presso i centri di formazione professionale. Questa scelta ha
aumentato di fatto la differenziazione dell’offerta formativa a garanzia
di una lotta più efficace alla dispersione scolastica.
La
legge provinciale n.11 del 1997 ha introdotto, a livello di ordinamento,
lo studio del tedesco nella scuola elementare e lo studio di una seconda
lingua straniera, di norma l’inglese, nella scuola media.
Le
scuole hanno avuto fin dall’a.s. 2000/01 le condizioni per dare
applicazione effettiva all’autonomia didattica e organizzativa con
risorse e strumenti adeguati: organico funzionale, finanziamento spese di
funzionamento e di investimento, fondo di istituto e fondo per la qualità
della scuola, nuovo regolamento della gestione del bilancio. Meno
esercitata è stata l’autonomia di ricerca, sperimentazione e di
sviluppo lasciata per ora ad iniziative spontanee e poco
coordinate.
L’ultimo
rapporto del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e
formativo "Oltre la qualità diffusa" delinea un quadro
positivo del livello di formazione erogata che però non può essere
ritenuto sufficiente perché vi sono ancora margini abbondanti di crescita
e di sviluppo. L’impegno è di aumentare la qualità del servizio e i
livelli di scolarizzazione fin qui raggiunti.
Serve
pensare ad un miglioramento costante per differenziare
ulteriormente i percorsi formativi in funzione di un aumentato numero di
studenti capaci di raggiungere il diploma e la laurea.
E’
indispensabile anche realizzare un collegamento più efficiente con la
formazione professionale, attraverso la valorizzazione dell’impianto
triennale, adottato dalla Provincia per quanto riguarda la formazione di
base già a partire dal 1993 e il riconoscimento della valenza dei
percorsi della formazione professionale nell’ambito dell‘assolvimento
dell‘obbligo formativo.
Serve
motivare e sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e degli
operatori della scuola perché dalla loro convinzione e dal loro impegno
dipende l’evoluzione della figura docente e un modo cooperativo di
operare nelle realtà scolastiche.
L’ampliamento
degli spazi di innovazione previsti dal regolamento provinciale
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche è una strategia atta a
creare un clima positivo per la qualificazione dell’azione dei singoli
operatori e per elevare la qualità dell’offerta formativa a garanzia di
un successo scolastico diffuso.
Obiettivi
e ruoli
Il
sistema scolastico del Trentino può essere rivitalizzato da un chiaro
disegno, a carattere sperimentale, di introduzione di nuovi modelli
organizzativi e da una coordinata ricerca curriculare con l’obiettivo
di:
-
Qualificare l’offerta formativa di tutti i segmenti del sistema di
istruzione e di formazione per garantire il successo formativo di tutti i
ragazzi per almeno 12 anni.
-
Realizzare la graduale integrazione del sistema scolastico trentino
rafforzando l’autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione, di
ricerca e di sviluppo di tutte le istituzioni scolastiche a carattere
statale e paritarie, il loro legame con il territorio per dare pienezza al
diritto all’apprendimento dello studente, al diritto all’insegnamento
del docente e al diritto all’educazione della famiglia.
-
Attuare gradualmente la riforma del sistema scolastico trentino con l’attuazione,
in via sperimentale, di modelli organizzativi e di ricerca curricolare
innovativi, nel quadro di riferimento delle innovazioni nazionali, finalizzata
a rinnovare l’organizzazione scolastica e i piani di studio in funzione
delle nuove esigenze formative.
-
Valorizzare il personale docente con una adeguata professionalizzazione.
-
Procedere ad un sempre maggiore coinvolgimento della formazione
professionale e del mondo della produzione e del lavoro nei percorsi di
istruzione, rafforzando l’integrazione, implementando le
"passerelle" per il passaggio tra istituti di istruzione e
centri della formazione professionale, promuovendo la sistematica adozione
congiunta del libretto formativo.
La
definizione del progetto generale delle iniziative finalizzato all’innovazione
e alla ricerca è di pertinenza dell’intero sistema scolastico nella
distinzione dei ruoli e delle competenze.
Gli
indirizzi generali per la realizzazione di tali obiettivi sono definiti
dalla Giunta provinciale sulla base degli obiettivi di sviluppo del
sistema. La Giunta provinciale attiverà anche gruppi di lavoro distinti
per il 1° ciclo e per il 2° ciclo con il compito di individuare
linee operative in materia curriculare, da mettere a disposizione delle
istituzioni scolastiche.
All’autonomia
delle singole istituzioni scolastiche è affidata l’ideazione, la
definizione e l’attuazione di singoli progetti di innovazione e di
ricerca tesi alla realizzazione degli obiettivi di sistema nel rispetto
degli indirizzi generali e degli standard curriculari.
L’assistenza
e la consulenza tecnica alle Istituzioni scolastiche sono assicurate dall’IPRASE
e dall’Università degli studi di Trento.
Il
comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo assumerà
il compito di valutare gli esiti delle singole innovazioni e della loro
ricaduta sull’intero sistema.
Contenuti
delle iniziative finalizzate all’innovazione
A
partire dall’a.s. 2002/03 nelle istituzioni scolastiche della provincia
di Trento sono attivati progetti di innovazione degli ordinamenti degli
studi, della loro articolazione e durata, dell‘integrazione dei sistemi
formativi e dei processi (di continuità e orientamento ai sensi dell’articolo
11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.13-12/Leg. del
1999), secondo le linee generali individuate nel protocollo e nei seguenti
paragrafi.
Nel
dettaglio le istituzioni scolastiche possono avviare, in via sperimentale,
progetti e iniziative innovative e di ricerca sui seguenti aspetti degli
ordinamenti, nel rispetto degli indirizzi deliberati dalla Giunta
Provinciale:
1.
Primo ciclo
a.
Organizzazione e articolazione del primo ciclo (scuola elementare e
scuola secondaria di primo grado con un primo anno di accoglienza, tre
successive biennalità ed un ultimo anno di orientamento), caratterizzato
da un’organizzazione che favorisca un approccio progressivo e graduale
al sapere disciplinare, al fine di
realizzare la
continuità educativa e didattica all’interno di un curricolo unitario e
verticale dell’istituto comprensivo.
b.
Piani di studio adattati alle specificità degli studenti e dell’istituto
sulla base degli ordinamenti vigenti con un tempo-scuola compreso da un
minimo di 24/25 ad un massimo di 36 ore, di cui:
-
la parte obbligatoria contenuta nelle 24/26 ore;
-
la parte facoltativa di ampliamento del tempo scuola con attività
di laboratorio per gruppi di alunni riuniti per interesse, per attitudine
e mirati al recupero o all’approfondimento fino ad un massimo di 35/36
ore settimanali.
c.
Attuazione dei nuovi piani di studio a partire dai primi anni del
primo ciclo di istruzione.
d.
Valutazione del percorso di scuola elementare a conclusione del quinto
anno in luogo dell’esame di licenza, in coerenza con il quadro
normativo nazionale.
2.
Secondo ciclo
Il
secondo ciclo si articola nel sistema dei licei e nel sistema dell’istruzione
e formazione professionale.
2.1
Sistema dei Licei
a.
Istituzione del licei tecnologico, economico e artistico da sperimentare
come evoluzione degli
attuali istituti
tecnici commerciale, per geometri, industriale e istituto d’arte in
coerenza con gli indirizzi dell’U.E.
b.
Organizzazione e articolazione dei licei in due bienni e in un
quinto anno di completamento del percorso formativo, con il rafforzamento
delle discipline di indirizzo anche in funzione di un passaggio all’Università
e alla
Formazione tecnica superiore.
c.
Piani di studio adattati alle specificità degli studenti e dell’istituto
sulla base degli ordinamenti vigenti con un tempo scuola che include:
-
la parte obbligatoria contenuta nelle 25-26 ore (con insegnamento
delle materie del curricolo obbligatorio anche raggruppate per aree (area
umanistico-linguistica, area logico-matematica, area tecnologica);
-
la parte facoltativa di ampliamento del tempo scuola con attività
opzionali per un monte annuo di 150/200 ore;
-
introduzione di materie opzionali scelte dagli studenti, anche all’interno
di percorsi "integrati" tra istruzione liceale e percorsi
professionalizzanti;
-
definizione del curricolo del quinto anno (del tutto autonomo dai quattro
precedenti),
con raccordi
istituzionali con i livelli superiori dell’istruzione.
2.2
Sistema dell’istruzione e della formazione
professionale.
a.
Organizzazione dell’istruzione tecnica e professionale con un’articolazione
interna che consente il passaggio da un indirizzo all’altro tramite la
certificazione dei crediti.
b.
Integrazione tra l’istruzione, la formazione professionale e il lavoro
mediante lo strumento delle "passerelle" attuato in base a
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n.6925 del
1999 sul riconoscimento dei crediti acquisiti nei diversi contesti
formativi (dell’istruzione, della formazione professionale e del
lavoro).
c.
Passaggio al quarto anno dell’istruzione per gli allievi della
formazione professionale che risultano qualificati e hanno superato il
colloquio volto ad effettuare un bilancio dei livelli di apprendimento
già documentati nella cartella personale (portfolio) creata per ciascun
allievo, secondo la metodologia di valutazione adottata nel percorso della
formazione professionale, nonché volto alla rilevazione di un giudizio di
orientamento che valuti positivamente la possibile scelta di passaggio
dell’alunno.
d.
Individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio con il
coinvolgimento sia dei docenti dell’istituto di istruzione sia dei
docenti del centro di formazione professionale.
3.
Alternanza Scuola - Lavoro.
Va
progettata, anche tenendo conto di ipotesi approfondite dal Ministero dell’istruzione
e attraverso la partecipazione a iniziative attivate dallo stesso,
coinvolgendo il settore imprenditoriale, comprese aziende dell’ U.E.,
per dare concreto
sbocco ai progetti che si articoleranno tenendo presenti i seguenti
aspetti:
-
individuare il modello curricolare (studio -lavoro);
-
preparare gli insegnanti in modo che siano in grado di "fare
lezione", secondo modelli di collaborazione con la specificità dell’ambiente
impresa e offrendo agli alunni gli strumenti per affrontare l’esperienza
lavorativa (anche all’estero), con il supporto di tutor;
-
definire il sistema dei crediti;
-
avviare la sperimentazione in settori che possano dare garanzia di
successo;
-
preparare una adeguata campagna di comunicazione presso i destinatari
(ragazzi, famiglie, scuole).
4.
Modalità di attuazione dell’esame di Stato finale del secondo ciclo
di studi secondario
Nelle
scuole che aderiscono al progetto di innovazione di cui all’allegato al
presente protocollo la terza prova scritta viene predisposta,
somministrata e corretta secondo criteri e modalità operative individuate
a cura del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e
formativo, avvalendosi dell’INVALSI, in coerenza con il quadro normativo
nazionale.
Le
prove scritte sono valutate internamente all’istituzione scolastica, la
terza prova è predisposta e corretta dalla commissione sulla base dei
criteri individuati dal comitato di valutazione.
Lo
stesso modello, con opportuni adattamenti, deve valere anche per l’esame
di Stato finale del primo ciclo, in coerenza con il quadro normativo
nazionale.
Tempi
e modalità della sperimentazione.
Raggiunta
l’intesa con il Ministero dell’istruzione, la Provincia adotta gli
indirizzi per l’avvio della sperimentazione, individuando gli aspetti
innovativi da sperimentare obbligatoriamente a livello provinciale e
lasciando all’autonomia delle singole scuole il compito di definire i
progetti e le iniziative sugli aspetti attuativi organizzativi e didattici
con il supporto dell’IPRASE.
Contemporaneamente,
sono attivati i gruppi di lavoro per la scuola elementare e media e per la
scuola secondaria di secondo grado che hanno il compito di predisporre
entro la fine dell’anno scolastico 2002/2003 gli indirizzi curricolari
da sperimentare in itinere e da adottare a regime, previa
verifica degli esiti, con le modalità previste dalla vigente normativa.
Si
procede, quindi, all’informazione degli operatori scolastici, dei
genitori e in generale di tutti i soggetti operanti sul territorio nel
settore scolastico.
Le
iniziative finalizzate all’innovazione di cui al presente protocollo
vengono avviate dal 1° settembre 2002.
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