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REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME PER IL DIMENSIONAMENTO OTTIMALE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PROVINCIA DI TRENTO

Delibera n. 6926 del 14-10-1999 proposta da MOLINARI

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME PER IL DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PROVINCIA DI TRENTO.

Il Relatore comunica, 


Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 433, disciplina le relative competenze in materia di ordinamento scolastico per la provincia di Trento. La Provincia autonoma di Trento può pertanto esercitare sul proprio territorio le competenze statutarie di carattere secondario in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica professionale ed artistica) proprie dello Stato sul resto del territorio nazionale. Lo Stato, con l'articolo 21 legge 15 marzo 1997, n. 59, introduce il principio dell'attribuzione a tutte le istituzioni scolastiche della personalità giuridica e dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo; con successivi regolamenti, emanati con Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e 8 marzo 1999, n. 275, sono state fissate le regole sul "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" e sulla "Autonomia delle istituzioni scolastiche". La Provincia di Trento, con l'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, modificativo della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, ha recepito quanto disciplinato a livello nazionale circa il conferimento della personalità giuridica e dell'autonomia scolastica, prevedendo l'emanazione di appositi regolamenti attuativi. Con l'approvazione dei presenti regolamenti si da quindi avvio a un graduale processo di riforma dell'intero sistema scolastico provinciale. In particolare, il citato articolo 83 della legge provinciale n. 10/98, modificativo della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, stabilisce ai fini della successiva fase regolamentare i seguenti principi: 
- l'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel generale processo di riorganizzazione dell'intero sistema formativo; - restano fermi i livelli unitari statali e provinciali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico; 
- la personalità giuridica propria degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte è progressivamente estesa ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria secondo i criteri stabiliti dal regolamento; 
- a tutte le scuole dotate di personalità giuridica viene attribuita piena autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e didattica nonché di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo; 
- la Provincia coordina l'attuazione della programmazione degli istituti e delle scuole con quella della scuola materna e della formazione professionale, tenuto conto dell'offerta formativa e degli ordinamenti didattici stessi. La norma di legge anzidetta fornisce alcune ulteriori puntualizzazioni: 
- per l'attribuzione della personalità giuridica e della piena autonomia vanno previsti parametri dimensionali che "tengano conto pure delle peculiarità ambientali e sociali locali, con riferimento alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche, e dei requisiti ottimali per l'attribuzione graduale della personalità giuridica e della piena autonomia alle istituzioni scolastiche"; 
- per l'attribuzione della piena autonomia la Provincia individua obiettivi e standard provinciali, comuni a tutto il sistema scolastico, avuto riguardo a quelli definiti dallo Stato per il restante territorio nazionale. 
I sopraccitati principi consentono di delineare il quadro di riferimento circa il contenuto del regolamento sul dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche allegato alla presente deliberazione. 
Detto regolamento prefigura, con l'individuazione di parametri e criteri di dimensionamento volti alla definizione del quadro provinciale dell'offerta scolastica, degli effetti significativi sulla attuale organizzazione delle scuole; infatti la previsione di istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni compreso tra 400 e 900 unità, fatte salve le previste deroghe, determinerà una riduzione del numero di presidenze scolastiche attraverso i provvedimenti di unificazione fra le istituzioni scolastiche esistenti. 

Di seguito si illustrano il contenuto degli articoli del suddetto regolamento.

 

L'articolo 1 chiarisce le finalità che sottendono al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche; l'intendimento è quello del conferimento della personalità giuridica e dell'autonomia in condizioni organizzative e didattiche tali da consentire il migliore esercizio del diritto all'istruzione. Tali finalità si estrinsecano, in particolare, nel fornire una offerta scolastica formativa articolata sul territorio, in grado di soddisfare le esigenze della comunità locale. Le istituzioni scolastiche autonome potranno avviare un rapporto collaborativo con la realtà sociale, economica e lavorativa, in cui sia possibile un utilizzo ottimale ed una integrazione delle diverse risorse formative. E' possibile quindi prefigurare delle strategie unitarie di programmazione territoriale diffuse e autonome dell'offerta scolastica che privilegino il rapporto scuola-territorio promuovendo un sistema formativo coordinato, in previsione anche del complessivo processo di riorganizzazione del sistema scolastico. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali e delle istituzioni scolastiche consentirà inoltre di garantire un utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie delle scuole e della Provincia in rapporto alle effettive necessità e alle complessive risorse disponibili. 

 

L'articolo 2 individua gli ambiti territoriali e i parametri quali strumenti di programmazione dell'offerta scolastica del territorio. Per ambito territoriale si intende un'area nella quale sono localizzate strutture o servizi scolastici e relativo bacino di utenza in grado di sostenere efficacemente una o più istituzioni scolastiche autonome. Per ogni ordine e grado di scuola sono individuati ambiti territoriali differenziati tenendo conto di specifici criteri. I parametri relativi al numero di alunni per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, compresi di norma tra le 400 e 900 unità sono stabiliti in rapporto alle condizioni territoriali, culturali, sociali ed economiche. Al fine, peraltro, di tutelare le zone con presenza di minoranze etnico linguistiche o caratterizzate da particolare isolamento territoriale contraddistinte da insediamenti abitativi unitariamente ricompresi in specifici altipiani, sono previste deroghe ai parametri minimi; ulteriori deroghe ai parametri massimi possono essere definite in presenza di aree di alta densità demografica. Vengono inoltre date disposizioni di ordine generale circa le modalità di unificazione fra diverse sedi scolastiche che saranno effettuati nell'ambito del quadro dell'offerta scolastica, in relazione anche alle differenti tipologie del territorio. In particolare il comma 5 prevede possibili aggregazioni in senso orizzontale tra scuole dello stesso ordine e grado ovvero, di norma, la realizzazione di istituti comprensivi di scuola elementare e media in presenza di un bacino di utenza unitario. La Provincia favorisce altresì, in territori coincidenti con un intera valle o comprensorio, la costituzione di istituti secondari di secondo grado comprensivi di diversi ordini, tipologie ed indirizzi di scuola anche allo scopo di meglio coordinare l'offerta scolastica. 

 

L'articolo 3 definisce il contenuto del quadro dell'offerta scolastica integrando il relativo articolo di legge specificando le modalità di consultazione del Consiglio scolastico provinciale e degli altri soggetti interessati. 

 

L'articolo 4 specifica le modalità di attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive con atto del Dirigente del Servizio Istruzione e Assistenza scolastica; cioè in ottemperanza a quanto stabilito con normativa provinciale e da ultimo con il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. registrato alla Corte dei Conti il 1 giugno 1999 Reg. 1, Fgl. 5 che ripartisce le competenze fra Giunta provinciale e dirigenti. 

 

L'articolo 5 definisce le funzioni dell'osservatorio della rete scolastica avente per scopo quello di favorire l'aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica attraverso l'analisi di ipotesi e modelli di pianificazione e una verifica delle condizioni per il coordinamento di tutti gli interventi di pianificazione della rete scolastica con gli altri strumenti di programmazione generale della Provincia. 

 

L'articolo 6, infine, reca un ulteriore strumento di programmazione attraverso la prevista individuazione di idonei parametri per la determinazione dell'organico del personale scolastico in un'ottica di organico funzionale di circolo e di istituto; in relazione alle modalità organizzative derivanti dalla definizione di detto organico è possibile da parte dei dirigenti scolastici, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata provinciale, attribuire ai singoli docenti le funzioni da svolgere. A tale riguardo si specifica che la natura della disposizione è di carattere organizzativo e si applica nel pieno rispetto della funzione docente tutelata per legge e per contratto. 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

- udita la relazione; 
- visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni; 
- visto l'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, così come sostituito dall'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; 
- vista la legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 e 23 febbraio 1998, n. 3; 
- visto il testo unico della legge in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
- visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n 6-78/Leg.; 
- visto il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59; 
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 concernente "Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche"; 
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1989, n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; - visto il comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; 
- visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare permanente nella seduta del 20 settembre 1999; 
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 

 

1. di approvare il Regolamento concernente "Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento" nel testo allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1. del presente provvedimento sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale e che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, previa registrazione della Corte dei Conti. 

 

REGOLAMENTO PER IL DIMENSIONAMENTO OTTIMALE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PROVINCIA DI TRENTO. 

 

ART. 1 Finalità 

1.Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, è presupposto per l'attribuzione a tutte le scuole della personalità giuridica e della piena autonomia, volte alla realizzazione di condizioni organizzative e didattiche di stabilità, di efficacia e di efficienza al fine di agevolare l'esercizio del diritto all'istruzione e lo sviluppo culturale della comunità. 

2. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali per i circoli didattici e per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado è perseguito sulla base di parametri dimensionali e requisiti ottimali finalizzati in particolare: 

a) consentire un efficace esercizio dell'autonomia attraverso la stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche sulla base anche delle previsioni degli andamenti della scolarità; 

b) ad offrire una pluralità di scelte didattiche e formative articolate sul territorio in grado di soddisfare le esigenze della comunità locale e di agevolare l'esercizio del diritto allo studio, tenendo conto delle esigenze sociali, ambientali, culturali e delle minoranze linguistiche locali; c

) a permettere l'impostazione di una programmazione territoriale diffusa ed autonoma dell'offerta scolastica che privilegi il rapporto scuola/territorio; 

d) a favorire il rapporto tra istituzioni scolastiche autonome, scuole materne, enti e centri di formazione professionale, università ed altre agenzie formative, comprese quelle private, con l'obiettivo dell'utilizzo ottimale e dell'integrazione delle diverse risorse formative; 

e) ad assicurare alle istituzioni scolastiche autonome la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali ed associazioni operanti nel territorio; ciò al fine di un più efficace rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche, comprese quelle non statali, e territorio, affinchè, nel rispetto della reciproca autonomia, si possano elaborare strategie unitarie di sviluppo anche in un più ampio contesto di patti territoriali fra vari soggetti pubblici e privati; 

f) a promuovere un sistema formativo coordinato, in previsione anche del complessivo processo di riorganizzazione del sistema scolastico; 

g) a conseguire obiettivi didattico pedagogici integrati mediante l'inserimento dei giovani in una comunità idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione ed attraverso la concreta realizzazione, anche sotto il profilo organizzativo, dei principi di efficacia, efficienza e di sussidiarietà; 

h) a garantire un utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie delle istituzioni scolastiche e della Provincia in rapporto alle effettive necessità ed alle complessive risorse disponibili. 

 

ART. 2 Ambiti territoriali e parametri 

1. La piena autonomia e la personalità giuridica è riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma del comma 6 del presente articolo, degli ambiti territoriali di ampiezza differenziata a secondo del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonchè alla sua organizzazione politico amministrativa. 

2. Per ambito territoriale si intende un'area nella quale sono localizzate strutture o servizi scolastici e relativo bacino di utenza, in grado di sostenere efficacemente una o più istituzioni scolastiche autonome. Per ogni ordine e grado di scuola sono individuati ambiti territoriali differenziati tenendo conto dei seguenti criteri; 

a) per la scuola primaria e secondaria di primo grado l'ambito territoriale è costituito normalmente da un territorio coincidente con un'area comunale, sovracomunale o subcomunale in relazione al numero delle scuole esistenti; 

b) per gli istituti secondari di secondo grado le zone sono normalmente di dimensione comprensoriale o di valle ed estese fino ad un unico ambito provinciale per gli indirizzi di studio non diffusi. Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali va altresì tenuto conto della eventuale collaborazione degli enti locali interessati a gestire efficacemente i servizi scolastici di competenza. 

3. Ai fini del conseguimento della piena autonomia e della personalità giuridica le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono definite secondo i seguenti parametri dimensionali e requisiti: a)per l'acquisizione o mantenimento della personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile, compreso fra le 400 e le 900 unità; b)per ogni istituzione scolastica la dimensione ottimale è definita tenendo in considerazione le caratteristiche dei relativi ambiti territoriali e in relazione alla complessità della gestione ed organizzazione didattica, con riguardo anche alla pluralità di ordini e gradi di scuole esistenti nella medesima istituzione. 

4. Possibili deroghe ai parametri minimi predefiniti possono essere operate in presenza di minoranze etnico linguistiche o di particolari condizioni di isolamento territoriale nonché in presenza di altipiani sede di integrate comunità sociali; deroghe ai parametri massimi possono avvenire in aree ad alta densità demografica ed elevata frequenza scolastica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 

5. Il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche si realizza, di norma, attraverso interventi di unificazione fra diverse sedi scolastiche; sono possibili unificazioni in senso orizzontale fra scuole dello stesso ordine e grado o in senso verticale con la costituzione di istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio. Nelle aree ove sia individuabile un bacino di utenza unitario fra scuola elementare e media vengono di norma costituiti istituti comprensivi di scuola elementare e media; in zone particolarmente isolate o con presenza di minoranze linguistiche possono essere costituiti istituti comprensivi di ogni ordine e grado. La Provincia favorisce altresì, in territori coincidenti con un'intera valle o comprensorio, la costituzione di istituti secondari di secondo grado comprensivi di diversi ordini, tipologie ed indirizzi di scuola anche allo scopo di meglio coordinare l'offerta scolastica. 

6. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica definisce gli ambiti territoriali di cui al presente articolo, le specifiche modalità applicative rispettive ai parametri dimensionali e le relative deroghe. 

 

ART. 3 Quadro provinciale dell'offerta scolastica 

1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica è adottato dalla Giunta provinciale per una migliore distribuzione ed organizzazione territoriale delle istituzioni scolastiche ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale.

2. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica determina gli ulteriori interventi di razionalizzazione della rete scolastica quali l'istituzione, soppressione, accorpamento, trasformazione delle scuole, istituti e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio in relazione alle effettive necessità didattiche ed organizzative ed alla consistenza numerica delle scuole interessate. 

3. Per l'adozione del quadro provinciale dell'offerta scolastica la Provincia provvede previa consultazione del Consiglio scolastico provinciale e, attraverso una conferenza provinciale o più conferenze territoriali individuate con provvedimento della Giunta provinciale, invitando un rappresentante per ogni comune, comprensorio e istituzioni scolastiche interessati. 

 

Art. 4 Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia 

1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica determina modalità per la verifica del raggiungimento del dimensionamento ottimale e per la decorrenza dell'attribuzione della personalità giuridica e piena autonomia delle istituzioni scolastiche. 

2. Il Dirigente del Servizio Istruzione e assistenza scolastica della Provincia adotta, in attuazione del quadro provinciale dell'offerta scolastica, i provvedimenti conseguenti, compresi quelli del riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive. 

 

Art. 5 Osservatorio della rete scolastica 

1. La Giunta provinciale cura il coordinamento integrato degli interventi di programmazione della intera rete scolastica, comprensiva delle scuole materne e della formazione professionale, in vista anche del complessivo riordino dei cicli scolastici anche in raccordo con gli ambiti finalizzati al finanziamento di opere di edilizia scolastica che saranno eventualmente individuati. Per una più efficace programmazione degli interventi del quadro provinciale dell'offerta scolastica è istituito dalla Giunta provinciale un osservatorio della rete scolastica per le scuole autonome e con personalità giuridica, avente i seguenti compiti: 

a) proporre ipotesi e modelli di pianificazione della rete scolastica provinciale per migliorare la distribuzione della popolazione scolastica sul territorio e per favorire un più efficace impegno alle risorse umane, strumentali ed organizzative delle istituzioni scolastiche; 

b) aggiornare ed elaborare i dati a supporto della programmazione dell'offerta scolastica e predisporre i relativi atti di pianificazione; 

c) analizzare le condizioni per il coordinamento di tutti gli interventi di pianificazione dell'intera rete scolastica con gli altri strumenti di programmazione generale della Provincia, tenuto conto anche di quelli degli enti locali interessati, nell'ambito di una compiuta realizzazione dei patti territoriali. 

 

ART. 6 Organici personale scolastico 

1. In relazione alla programmazione della rete scolastica, la Giunta provinciale, ai sensi delle leggi provinciali 8 settembre 1997, n. 13 e 23 febbraio 1998, n. 3, individua i criteri per la determinazione degli organici del personale scolastico, finalizzati alla definizione dell'organico funzionale di circolo o di istituto che sia a supporto della completa realizzazione dell'autonomia scolastica. 2. In conseguenza della determinazione e attribuzione dell'organico di circolo e di istituto i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata provinciale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

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