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Delibera n. 6926 del 14-10-1999 proposta da
MOLINARI
REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME PER IL
DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PROVINCIA DI
TRENTO.
Il Relatore comunica,
Il Decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal
Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 433, disciplina le relative competenze
in materia di ordinamento scolastico per la provincia di Trento. La Provincia
autonoma di Trento può pertanto esercitare sul proprio territorio le
competenze statutarie di carattere secondario in materia di istruzione
elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica
professionale ed artistica) proprie dello Stato sul resto del territorio
nazionale. Lo Stato, con l'articolo 21 legge 15 marzo 1997, n. 59, introduce
il principio dell'attribuzione a tutte le istituzioni scolastiche della
personalità giuridica e dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e
sviluppo; con successivi regolamenti, emanati con Decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e 8 marzo 1999, n. 275, sono state fissate
le regole sul "Dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche" e sulla "Autonomia delle istituzioni scolastiche".
La Provincia di Trento, con l'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10, modificativo della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, ha
recepito quanto disciplinato a livello nazionale circa il conferimento della
personalità giuridica e dell'autonomia scolastica, prevedendo
l'emanazione di appositi regolamenti attuativi. Con l'approvazione dei
presenti regolamenti si da quindi avvio a un graduale processo di riforma
dell'intero sistema scolastico provinciale. In particolare, il citato articolo
83 della legge provinciale n. 10/98, modificativo della legge provinciale 9
novembre 1990, n. 29, stabilisce ai fini della successiva fase regolamentare i
seguenti principi:
- l'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce
nel generale processo di riorganizzazione dell'intero sistema formativo; -
restano fermi i livelli unitari statali e provinciali di fruizione del diritto
allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico;
- la personalità giuridica propria degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte è progressivamente estesa ai circoli
didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria secondo
i criteri stabiliti dal regolamento;
- a tutte le scuole dotate di personalità giuridica viene attribuita piena autonomia organizzativa,
amministrativa, finanziaria e didattica nonché di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo;
- la Provincia coordina l'attuazione della programmazione degli
istituti e delle scuole con quella della scuola materna e della formazione
professionale, tenuto conto dell'offerta formativa e degli ordinamenti
didattici stessi. La norma di legge anzidetta fornisce alcune ulteriori
puntualizzazioni:
- per l'attribuzione della personalità giuridica e della
piena autonomia vanno previsti parametri dimensionali che "tengano conto
pure delle peculiarità ambientali e sociali locali, con riferimento alle
esigenze culturali delle minoranze linguistiche, e dei requisiti ottimali per
l'attribuzione graduale della personalità giuridica e della piena autonomia
alle istituzioni scolastiche";
- per l'attribuzione della piena autonomia
la Provincia individua obiettivi e standard provinciali, comuni a tutto il
sistema scolastico, avuto riguardo a quelli definiti dallo Stato per il
restante territorio nazionale.
I sopraccitati principi consentono di delineare
il quadro di riferimento circa il contenuto del regolamento sul
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche allegato alla presente
deliberazione.
Detto regolamento prefigura, con l'individuazione di parametri
e criteri di dimensionamento volti alla definizione del quadro provinciale
dell'offerta scolastica, degli effetti significativi sulla attuale
organizzazione delle scuole; infatti la previsione di istituzioni scolastiche
autonome con un numero di alunni compreso tra 400 e 900 unità, fatte salve le
previste deroghe, determinerà una riduzione del numero di presidenze
scolastiche attraverso i provvedimenti di unificazione fra le istituzioni
scolastiche esistenti.
Di seguito si illustrano il contenuto degli articoli
del suddetto regolamento.
L'articolo 1 chiarisce le finalità che
sottendono al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
l'intendimento è quello del conferimento della personalità
giuridica e dell'autonomia in condizioni organizzative e didattiche tali da
consentire il migliore esercizio del diritto all'istruzione. Tali finalità si estrinsecano, in particolare, nel fornire una offerta
scolastica formativa articolata sul territorio, in grado di soddisfare le
esigenze della comunità locale. Le istituzioni scolastiche autonome
potranno avviare un rapporto collaborativo con la realtà sociale,
economica e lavorativa, in cui sia possibile un utilizzo ottimale ed una
integrazione delle diverse risorse formative. E' possibile quindi prefigurare
delle strategie unitarie di programmazione territoriale diffuse e autonome
dell'offerta scolastica che privilegino il rapporto scuola-territorio
promuovendo un sistema formativo coordinato, in previsione anche del
complessivo processo di riorganizzazione del sistema scolastico. Il
raggiungimento delle dimensioni ottimali e delle istituzioni scolastiche
consentirà inoltre di garantire un utilizzo delle dotazioni umane e
finanziarie delle scuole e della Provincia in rapporto alle effettive necessità e alle complessive risorse disponibili.
L'articolo 2 individua
gli ambiti territoriali e i parametri quali strumenti di programmazione
dell'offerta scolastica del territorio. Per ambito territoriale si intende
un'area nella quale sono localizzate strutture o servizi scolastici e relativo
bacino di utenza in grado di sostenere efficacemente una o più
istituzioni scolastiche autonome. Per ogni ordine e grado di scuola sono
individuati ambiti territoriali differenziati tenendo conto di specifici
criteri. I parametri relativi al numero di alunni per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche, compresi di norma tra le 400 e 900
unità sono stabiliti in rapporto alle condizioni territoriali,
culturali, sociali ed economiche. Al fine, peraltro, di tutelare le zone con
presenza di minoranze etnico linguistiche o caratterizzate da particolare
isolamento territoriale contraddistinte da insediamenti abitativi
unitariamente ricompresi in specifici altipiani, sono previste deroghe ai
parametri minimi; ulteriori deroghe ai parametri massimi possono essere
definite in presenza di aree di alta densità demografica. Vengono
inoltre date disposizioni di ordine generale circa le modalità di
unificazione fra diverse sedi scolastiche che saranno effettuati nell'ambito
del quadro dell'offerta scolastica, in relazione anche alle differenti
tipologie del territorio. In particolare il comma 5 prevede possibili
aggregazioni in senso orizzontale tra scuole dello stesso ordine e grado
ovvero, di norma, la realizzazione di istituti comprensivi di scuola
elementare e media in presenza di un bacino di utenza unitario. La Provincia
favorisce altresì, in territori coincidenti con un intera valle o
comprensorio, la costituzione di istituti secondari di secondo grado
comprensivi di diversi ordini, tipologie ed indirizzi di scuola anche allo
scopo di meglio coordinare l'offerta scolastica.
L'articolo 3 definisce il
contenuto del quadro dell'offerta scolastica integrando il relativo articolo
di legge specificando le modalità di consultazione del Consiglio
scolastico provinciale e degli altri soggetti interessati.
L'articolo 4
specifica le modalità di attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive
con atto del Dirigente del Servizio Istruzione e Assistenza scolastica; cioè in ottemperanza a quanto stabilito con normativa provinciale e da
ultimo con il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e
gestione amministrativa dei dirigenti" approvato con D.P.G.P. 26 marzo
1998, n. 6-78/Leg. registrato alla Corte dei Conti il 1 giugno 1999 Reg. 1,
Fgl. 5 che ripartisce le competenze fra Giunta provinciale e dirigenti.
L'articolo 5 definisce le funzioni dell'osservatorio della rete scolastica
avente per scopo quello di favorire l'aggiornamento del quadro provinciale
dell'offerta scolastica attraverso l'analisi di ipotesi e modelli di
pianificazione e una verifica delle condizioni per il coordinamento di tutti
gli interventi di pianificazione della rete scolastica con gli altri strumenti
di programmazione generale della Provincia.
L'articolo 6, infine, reca un
ulteriore strumento di programmazione attraverso la prevista individuazione di
idonei parametri per la determinazione dell'organico del personale scolastico
in un'ottica di organico funzionale di circolo e di istituto; in relazione
alle modalità organizzative derivanti dalla definizione di detto
organico è possibile da parte dei dirigenti scolastici, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione
collettiva decentrata provinciale, attribuire ai singoli docenti le funzioni
da svolgere. A tale riguardo si specifica che la natura della disposizione è
di carattere organizzativo e si applica nel pieno rispetto della funzione
docente tutelata per legge e per contratto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA
PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e
successive modifiche e integrazioni;
- visto l'articolo 1 della legge
provinciale 9 novembre 1990, n. 29, così come sostituito dall'articolo 83
della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- vista la legge provinciale
8 settembre 1997, n. 13 e 23 febbraio 1998, n. 3;
- visto il testo unico della
legge in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
- visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- visto
il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n 6-78/Leg.;
- visto il decreto legislativo 6 marzo
1998, n. 59;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233 concernente "Norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche";
- visto il decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1989, n. 275 concernente "Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; - visto il comma 2 dell'articolo 83 della
legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- visto il parere favorevole
espresso dalla IV Commissione consiliare permanente nella seduta del 20
settembre 1999;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r
a
1.
di approvare il Regolamento concernente "Norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche in provincia di
Trento" nel testo allegato alla presente deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che il Regolamento di
cui al punto 1. del presente provvedimento sarà emanato con decreto del
Presidente della Giunta provinciale e che entrerà in vigore dopo la sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige,
previa registrazione della Corte dei Conti.
REGOLAMENTO PER IL
DIMENSIONAMENTO OTTIMALE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PROVINCIA DI
TRENTO.
ART. 1 Finalità
1.Il raggiungimento
delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, secondo quanto
previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, è
presupposto per l'attribuzione a tutte le scuole della personalità giuridica
e della piena autonomia, volte alla realizzazione di condizioni organizzative
e didattiche di stabilità, di efficacia e di efficienza al fine di agevolare
l'esercizio del diritto all'istruzione e lo sviluppo culturale della comunità.
2. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali per i circoli didattici e per
le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado è
perseguito sulla base di parametri dimensionali e requisiti ottimali
finalizzati in particolare:
a) consentire un efficace esercizio dell'autonomia
attraverso la stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche sulla base
anche delle previsioni degli andamenti della scolarità;
b) ad offrire una
pluralità di scelte didattiche e formative articolate sul territorio in grado
di soddisfare le esigenze della comunità locale e di agevolare l'esercizio
del diritto allo studio, tenendo conto delle esigenze sociali, ambientali,
culturali e delle minoranze linguistiche locali; c
) a permettere
l'impostazione di una programmazione territoriale diffusa ed autonoma
dell'offerta scolastica che privilegi il rapporto scuola/territorio;
d) a
favorire il rapporto tra istituzioni scolastiche autonome, scuole materne,
enti e centri di formazione professionale, università ed altre agenzie
formative, comprese quelle private, con l'obiettivo dell'utilizzo ottimale e
dell'integrazione delle diverse risorse formative;
e) ad assicurare alle
istituzioni scolastiche autonome la necessaria capacità di confronto,
interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le
organizzazioni sociali ed associazioni operanti nel territorio; ciò al fine
di un più efficace rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche,
comprese quelle non statali, e territorio, affinchè, nel rispetto della
reciproca autonomia, si possano elaborare strategie unitarie di sviluppo anche
in un più ampio contesto di patti territoriali fra vari soggetti pubblici e
privati;
f) a promuovere un sistema formativo coordinato, in previsione anche
del complessivo processo di riorganizzazione del sistema scolastico;
g) a
conseguire obiettivi didattico pedagogici integrati mediante l'inserimento dei
giovani in una comunità idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di
socializzazione ed attraverso la concreta realizzazione, anche sotto il
profilo organizzativo, dei principi di efficacia, efficienza e di sussidiarietà;
h) a garantire un utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie delle
istituzioni scolastiche e della Provincia in rapporto alle effettive necessità
ed alle complessive risorse disponibili.
ART. 2 Ambiti territoriali e parametri
1.
La piena autonomia e la personalità giuridica è riconosciuta alle
istituzioni scolastiche che raggiungono dimensioni idonee a garantire
l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta
formativa. A tal fine sono definiti, a norma del comma 6 del presente
articolo, degli ambiti territoriali di ampiezza differenziata a secondo del
grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità
delle suddette istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle
caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del
territorio, nonchè alla sua organizzazione politico amministrativa.
2. Per
ambito territoriale si intende un'area nella quale sono localizzate strutture
o servizi scolastici e relativo bacino di utenza, in grado di sostenere
efficacemente una o più istituzioni scolastiche autonome. Per ogni ordine e
grado di scuola sono individuati ambiti territoriali differenziati tenendo
conto dei seguenti criteri;
a) per la scuola primaria e secondaria di primo
grado l'ambito territoriale è costituito normalmente da un territorio
coincidente con un'area comunale, sovracomunale o subcomunale in relazione al
numero delle scuole esistenti;
b) per gli istituti secondari di secondo grado
le zone sono normalmente di dimensione comprensoriale o di valle ed estese
fino ad un unico ambito provinciale per gli indirizzi di studio non diffusi.
Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali va altresì tenuto conto
della eventuale collaborazione degli enti locali interessati a gestire
efficacemente i servizi scolastici di competenza.
3. Ai fini del conseguimento
della piena autonomia e della personalità giuridica le dimensioni ottimali
delle istituzioni scolastiche sono definite secondo i seguenti parametri
dimensionali e requisiti: a)per l'acquisizione o mantenimento della personalità
giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, un numero di
alunni, consolidato e prevedibilmente stabile, compreso fra le 400 e le 900
unità; b)per ogni istituzione scolastica la dimensione ottimale è definita
tenendo in considerazione le caratteristiche dei relativi ambiti territoriali
e in relazione alla complessità della gestione ed organizzazione didattica,
con riguardo anche alla pluralità di ordini e gradi di scuole esistenti nella
medesima istituzione.
4. Possibili deroghe ai parametri minimi predefiniti
possono essere operate in presenza di minoranze etnico linguistiche o di
particolari condizioni di isolamento territoriale nonché in presenza di
altipiani sede di integrate comunità sociali; deroghe ai parametri massimi
possono avvenire in aree ad alta densità demografica ed elevata frequenza
scolastica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado.
5. Il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche si
realizza, di norma, attraverso interventi di unificazione fra diverse sedi
scolastiche; sono possibili unificazioni in senso orizzontale fra scuole dello
stesso ordine e grado o in senso verticale con la costituzione di istituti
comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio. Nelle aree ove
sia individuabile un bacino di utenza unitario fra scuola elementare e media
vengono di norma costituiti istituti comprensivi di scuola elementare e media;
in zone particolarmente isolate o con presenza di minoranze linguistiche
possono essere costituiti istituti comprensivi di ogni ordine e grado. La
Provincia favorisce altresì, in territori coincidenti con un'intera valle o
comprensorio, la costituzione di istituti secondari di secondo grado
comprensivi di diversi ordini, tipologie ed indirizzi di scuola anche allo
scopo di meglio coordinare l'offerta scolastica.
6. Il quadro provinciale
dell'offerta scolastica definisce gli ambiti territoriali di cui al presente
articolo, le specifiche modalità applicative rispettive ai parametri
dimensionali e le relative deroghe.
ART. 3
Quadro provinciale dell'offerta
scolastica
1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica è adottato
dalla Giunta provinciale per una migliore distribuzione ed organizzazione
territoriale delle istituzioni scolastiche ed è aggiornato con cadenza almeno
quinquennale.
2. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica determina gli
ulteriori interventi di razionalizzazione della rete scolastica quali
l'istituzione, soppressione, accorpamento, trasformazione delle scuole,
istituti e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio in relazione alle
effettive necessità didattiche ed organizzative ed alla consistenza numerica
delle scuole interessate.
3. Per l'adozione del quadro provinciale
dell'offerta scolastica la Provincia provvede previa consultazione del
Consiglio scolastico provinciale e, attraverso una conferenza provinciale o più
conferenze territoriali individuate con provvedimento della Giunta
provinciale, invitando un rappresentante per ogni comune, comprensorio e
istituzioni scolastiche interessati.
Art. 4
Attribuzione della personalità
giuridica e dell'autonomia
1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica
determina modalità per la verifica del raggiungimento del dimensionamento
ottimale e per la decorrenza dell'attribuzione della personalità giuridica e
piena autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Il Dirigente del Servizio
Istruzione e assistenza scolastica della Provincia adotta, in attuazione del
quadro provinciale dell'offerta scolastica, i provvedimenti conseguenti,
compresi quelli del riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni
scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni
scolastiche che ne siano prive.
Art. 5
Osservatorio della rete scolastica
1. La Giunta provinciale cura il coordinamento integrato degli interventi di
programmazione della intera rete scolastica, comprensiva delle scuole materne
e della formazione professionale, in vista anche del complessivo riordino dei
cicli scolastici anche in raccordo con gli ambiti finalizzati al finanziamento
di opere di edilizia scolastica che saranno eventualmente individuati. Per una
più efficace programmazione degli interventi del quadro provinciale
dell'offerta scolastica è istituito dalla Giunta provinciale un osservatorio
della rete scolastica per le scuole autonome e con personalità giuridica,
avente i seguenti compiti:
a) proporre ipotesi e modelli di pianificazione
della rete scolastica provinciale per migliorare la distribuzione della
popolazione scolastica sul territorio e per favorire un più efficace impegno
alle risorse umane, strumentali ed organizzative delle istituzioni
scolastiche;
b) aggiornare ed elaborare i dati a supporto della programmazione
dell'offerta scolastica e predisporre i relativi atti di pianificazione;
c)
analizzare le condizioni per il coordinamento di tutti gli interventi di
pianificazione dell'intera rete scolastica con gli altri strumenti di
programmazione generale della Provincia, tenuto conto anche di quelli degli
enti locali interessati, nell'ambito di una compiuta realizzazione dei patti
territoriali.
ART. 6
Organici personale scolastico
1.
In relazione alla programmazione della rete scolastica, la Giunta provinciale,
ai sensi delle leggi provinciali 8 settembre 1997, n. 13 e 23 febbraio 1998,
n. 3, individua i criteri per la determinazione degli organici del personale
scolastico, finalizzati alla definizione dell'organico funzionale di circolo o
di istituto che sia a supporto della completa realizzazione dell'autonomia
scolastica. 2. In conseguenza della determinazione e attribuzione
dell'organico di circolo e di istituto i dirigenti scolastici, nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla
formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con
la contrattazione collettiva decentrata provinciale, attribuiscono ai singoli
docenti le funzioni da svolgere.
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