|
Delibera n. 6929 del 14-10-1999 proposta da
MOLINARI
Approvazione del regolamento concernente
"Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche"
Il Relatore comunica,
Il decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 405 ha trasferito alla Provincia autonoma di Trento
l'esercizio delle funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in
materia di istruzione elementare e secondaria. Compete pertanto alla Provincia
disporre in ordine all'organizzazione delle scuole del territorio
provinciale.
Lo Stato ha emanato con legge n. 59 del
1997 le norme per attribuire alle istituzioni scolastiche la personalità
giuridica e la piena autonomia, didattica, organizzativa, di ricerca
sperimentazione e sviluppo e ha altresì provveduto ad emanare i
conseguenti regolamenti. La legge 59 stabilisce anche che le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21, nel rispetto
e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
Con
l'articolo 83 e seguenti della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 la
Provincia ha modificato ed integrato la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29
(Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo
studio) nel senso di attribuire la personalità giuridica e la piena
autonomia alle istituzioni scolastiche previo dimensionamento delle stesse; ha
peraltro demandato a specifici regolamenti la puntuale disciplina della materia,
regolamenti da adottarsi sentita la competente commissione consiliare. Sul
regolamento è stata data anche la prescritta informazione alle
organizzazioni sindacali. Con la presente deliberazione si propone quindi
l'approvazione del regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, che disciplina tra l'altro l'autonomia didattica e organizzativa;
di ricerca, sperimentazione e sviluppo; l'adozione e l'approvazione del progetto
di istituto, del regolamento e della carta dei servizi per ogni scuola; la
possibilità per le scuole di promuovere o aderire ad accordi di rete.
Disciplina altresì le possibilità di ampliamento dell'offerta
formativa, l'attuazione della valutazione del servizio scolastico, l'adozione di
modelli di certificazione, la possibilità di sperimentazioni
dell'autonomia, l'individuazione delle funzioni delle istituzioni scolastiche e
la loro ripartizione e coordinamento. Sullo schema di regolamento, come previsto
dalla legge provinciale n. 10 del 1998, è stato acquisito il parere della
Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale, che si è espressa
favorevolmente (nota prot. n. 332 dd. 22 settembre 1999).
In relazione ai
contenuti del regolamento è opportuno precisare che:
a) all'articolo 2,
comma 3, il riferimento alla promozione di un sistema integrato intende
descrivere in modo puntuale la situazione esistente in Trentino dove esistono
normative che disciplinano l'istruzione a carattere statale, la scuola materna,
la formazione professionale e le scuole legalmente riconosciute, parificate e
pareggiate, rientranti tutte in un concetto di programmazione complessiva
provinciale. Con l'innalzamento dell'obbligo, la più stretta
interrelazione tra istruzione e formazione, la possibilità per le scuole
di collegarsi in rete e di stipulare accordi e convenzioni renderanno ancora più evidente la
molteplicità dei soggetti operanti nell'ambito
dell'istruzione e formazione;
b) all'articolo 3, la previsione di un
"progetto di istituto" si differenzia dal regolamento dello Stato che
prevede il "piano dell'offerta formativa" in conseguenza di precisa
disposizione legislativa provinciale. E' chiaro peraltro che ai fini
dell'elaborazione dei contenuti sono rispettate le competenze dei vari organi
collegiali della scuola e sarà coerentemente pertanto il collegio dei
docenti ad elaborare le proposte inerenti gli aspetti di programmazione
dell'azione didattico educativa;
c) all'articolo 5, comma 3, lettera a), dove è
previsto il rispetto per i docenti dei complessivi obblighi annuali di
servizio il regolamento nulla innova rispetto alle materie riservate alla legge
ed ai contratti collettivi posto anche che quanto specificato nel regolamento si
inserisce in un contesto a valenza organizzativa. Peraltro, ai fini di una più chiara lettura del testo si ritiene opportuno precisare che i docenti
sono tenuti al rispetto dell'orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo
contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell'unità
oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti anche sulla base di
apposita programmazione plurisettimanale;
d) in riferimento all'articolo 9
relativo all'educazione permanente si osserva che, stante al particolare
ordinamento della Provincia di Trento è indispensabile prevedere un
raccordo tra le iniziative attuate dalle scuole e quelle realizzate, ai sensi di
specifiche normative provinciali, da altri soggetti facenti capo ad esempio alle
attività culturali o alla formazione professionale. Ciò, sia per
evitare sovrapposizioni di iniziative, sia per motivi di razionalizzazione della
spesa. Resta ferma in ogni caso la competenza delle istituzioni scolastiche
all'attivazione di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio.
e) in
riferimento all'articolo 16 si ritiene utile precisare altresì che le
funzioni del dirigente scolastico sono espletate nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali della scuola.
Il regolamento avrà efficacia, come
stabilito nel testo dello stesso, a partire dal 1. settembre 2000. E' peraltro
urgente provvedere da subito alla sua approvazione perchè le scuole
possano disporre di una normativa di riferimento al fine di avviare in modo
graduale il lungo e complesso processo dell'autonomia scolastica.
Esso richiede
infatti l'impegno alla predisposizione di progetti che incideranno sulle modalità di erogazione del servizio scolastico, sia sotto l'aspetto
didattico educativo, sia sotto l'aspetto organizzativo. In merito si osserva
anche che, in attesa della riforma dei curricoli, le scuole, proprio nell'ambito
degli spazi consentiti da detta autonomia e analogamente a quanto previsto a
livello statale, potranno già da subito sperimentare o progettare percorsi più flessibili che consentono una compensazione tra discipline nell'ordine
del 15%.
L'adozione tempestiva del regolamento consentirà alla provincia
di diffondere le disposizioni attraverso incontri specifici sul territorio e in
particolare nelle scuole, in modo tale da poter raccogliere osservazioni; sarà possibile successivamente procedere ad eventuali modifiche
migliorative entro il 1. settembre 2000, in conseguenza degli approfondimenti e
delle verifiche scaturite dal confronto con gli operatori scolastici. Tale
modalità è stata prevista anche dallo Stato nel proprio regolamento
che fa salva la facoltà di emanare, entro il 1. settembre 2000,
regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con
l'autonomia delineata. Il Relatore propone pertanto di approvare il regolamento
concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche",
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e di demandarne
l'emanazione al Presidente della Giunta provinciale.
Tutto ciò premesso
LA
GIUNTA PROVINCIALE
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405 come modificato dal decreto legislativo del 4 luglio 1996, n. 433;
- visto l'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 come
modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- visto in
particolare il comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10 che stabilisce che i regolamenti attuativi dell'articolo 1 della
legge provinciale n. 29 del 1990 sono emanati sentita la competente commissione
consiliare;
- visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- visto altresì
il regolamento emanato dallo Stato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
-
visto il parere della Quarta Commissione permanente del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento di cui alla nota prot. n. 332 dd. 22 settembre 1999
espresso ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale n. 10 del
1998, citata;
- fornita la prescritta informazione alle organizzazione
sindacali;
- a voti unanimi espressi nella forme di legge
d e l i b e r a
1) di
approvare il regolamento concernente "Autonomia delle istituzioni
scolastiche" nel testo allegato alla presente deliberazione che ne forma
parte integrante e sostanziale;
2) di apportare al testo sottoposto alla
Commissione consiliare, per le motivazioni esposte in premessa, le
specificazioni di cui ai punti c) ed e) sopra descritte;
3) di impegnarsi a
procedere ad eventuali modifiche migliorative entro il 1. settembre 2000, in
conseguenza degli approfondimenti e delle verifiche scaturite dal confronto con
gli operatori scolastici; 4) di dare atto che il regolamento di cui al punto 1)
del presente provvedimento sarà emanato con decreto del Presidente della
Giunta provinciale e che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, previa registrazione da
parte della Corte dei Conti.
Schema di regolamento concernente
"Norme per l'autonomia delle Istituzioni scolastiche"
TITOLO I
Istituzioni scolastiche nel quadro
dell'autonomia
CAPO I
Definizioni e oggetto
Art. 1 (Oggetto e decorrenza)
1. Il
presente regolamento detta la disciplina dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e individua le funzioni ad esse trasferite in attuazione
dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.
2. Fatta salva
l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, il presente regolamento
ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2000 e comunque in relazione
all'attribuzione della personalità giuridica e della piena autonomia alle
singole istituzioni scolastiche.
3. Le istituzioni scolastiche parificate,
pareggiate e legalmente riconosciute operanti in provincia di Trento, entro il
termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità,
il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla
determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia
didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle
iniziative finalizzate all'innovazione. Ad esse si applicano altresì le
disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 2 (Natura e scopi dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di
autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione
dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono tra loro, con gli altri
soggetti del sistema scolastico e formativo provinciale e con gli enti locali,
in un'ottica di collaborazione e di valorizzazione delle potenzialità, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti dei soggetti medesimi per il conseguimento
degli obiettivi provinciali e nazionali del sistema di istruzione.
2.
L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di
insegnamento e di pluralismo culturale e si concretizza nella progettazione e
nell'attuazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo
sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alle attese delle
famiglie, all'integrazione con le comunità locali, col mondo del lavoro e
alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. L'azione delle
istituzioni scolastiche è volta a migliorare l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento, assicurando il successo formativo, lo sviluppo
umano, culturale, sociale e professionale degli alunni nel quadro
dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale. Nell'ambito delle
attività extracurricolari particolare attenzione è volta alla
realizzazione di iniziative culturali, sportive e di volontariato, in modo da
creare un collegamento tra l'educazione dei giovani e il contesto sociale reale.
3. Per i fini di cui al presente articolo la Provincia promuove la
qualificazione e lo sviluppo del sistema scolastico e formativo provinciale,
costituendo un sistema integrato al quale concorrono le scuole a carattere
statale, le scuole ed istituti legalmente riconosciuti, parificati e pareggiati nonché
le strutture e gli enti provinciali operanti in materia di
istruzione e formazione. Promuove altresì il coordinamento delle relative
iniziative, sostenendo la libertà di scelta e la responsabilità
delle famiglie nell'educazione dei figli.
CAPO II
Autonomia didattica e
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Art. 3 (Progetto di istituto, regolamento e
carta dei servizi)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la
partecipazione di tutte le sue componenti, il progetto di istituto. Il progetto
d'istituto è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche; esso in particolare:
a)
definisce le scelte educative ed organizzative ed i criteri di utilizzazione
delle risorse in modo vincolante per l'intera comunità scolastica, sulla
base di obiettivi educativi, culturali e formativi;
b) esplicita la
progettazione curricolare ed extracurricolare ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, pianificando le attività
di sostegno, di orientamento e di formazione integrata;
c) determina criteri
relativi alla formazione delle classi, alla formulazione dell'orario del
personale della scuola e alla valutazione del servizio scolastico;
d) stabilisce
criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati
conseguiti in ordine agli obiettivi;
e) definisce criteri e modalità per
il coinvolgimento delle famiglie nell'attività della scuola nonchè
degli alunni delle scuole superiori.
2. Il progetto d'istituto è coerente
con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello provinciale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo
conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti
professionalità.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, dopo aver
definito gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e
l'amministrazione della scuola, approva il progetto d'istituto, sulla base delle
proposte del collegio dei docenti per gli aspetti di programmazione dell'azione
didattico educativa e tenendo conto delle proposte delle associazioni anche di
fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
4. Il
progetto di istituto ha durata pluriennale e può essere aggiornato
annualmente. E' depositato presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.
5.
Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti
con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti sul territorio.
6. Il progetto di istituto
è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione.
7. Ogni istituto e scuola approva altresì il regolamento
di istituto che disciplina gli aspetti operativi conseguenti all'applicazione
del progetto di istituto nonché la carta dei servizi della scuola, quale
strumento per informare l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti
specifici e sull'organizzazione dell'offerta di ciascuna scuola. La Giunta
provinciale può definire criteri e modalità ulteriori al fine della
loro adozione.
Art. 4 (Autonomia didattica)
1. L'autonomia didattica è
finalizzata al perseguimento degli obiettivi, indirizzi e standard educativi e
formativi del sistema scolastico nel rispetto della libertà di
insegnamento e di apprendimento, della libertà di scelta educativa delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto e
in applicazione delle finalità generali del sistema, nell'ambito della
determinazione del curricolo a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi
provinciali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad
apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2.
Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i
tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e
attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni, nel rispetto dei requisiti previsti per il corso
legale degli studi.
A tal fine, - fermi restando il monte ore complessivo di
ciascun curricolo e di ciascuna disciplina, il numero minimo dei giorni di
lezione per anno scolastico nonché l'obbligo di adozione di procedure e
strumenti di verifica e di valutazione della produttività scolastica e di
raggiungimento degli obiettivi, possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'individuazione e
la scelta di metodologie e strumenti, ivi compresi i libri di testo in modo
coerente con il progetto di istituto e secondo criteri di trasparenza e
tempestività;
b) la programmazione dell'attività didattica anche per
moduli o unità didattiche destinate agli alunni provenienti dalla stessa o
da diverse classi;
c) la definizione di unità di insegnamento non
coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione,
nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari
residui;
d) la progettazione e la realizzazione di percorsi che assicurino la
continuità didattica e formativa nonché di orientamento scolastico e
professionale, nel rispetto della pluralità di opzioni metodologiche,
prevedendo anche lo svolgimento di insegnamenti opzionali e facoltativi nonché
l'organizzazione di esperienze di tirocinio e di collegamento col mondo del
lavoro, in relazione alle esigenze formative degli studenti e nell'ambito degli
spazi di flessibilità indicati nei rispettivi ordinamenti didattici;
e)
l'adeguamento degli insegnamenti alle esigenze dei singoli alunni al fine di
prevenire gli insuccessi, le ripetenze e gli abbandoni scolastici e di ridurre
la dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di corsi di sostegno e
di recupero e di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio
generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in
relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) l'articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
g)
l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari nonché
l'individuazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline e
attività in modo particolare per l'insegnamento delle lingue straniere;
h)
la progettazione e la realizzazione di percorsi integrati tra diversi sistemi
formativi, ivi compresi i corsi post-secondari, anche allo scopo di
un'utilizzazione ottimale delle risorse e delle opportunità presenti sul
territorio e previste dai programmi provinciali, nazionali e comunitari;
i) la
progettazione e la realizzazione di percorsi educativi e formativi di cui
all'articolo 9 comma 3, ad integrazione delle attività svolte da altri
soggetti che promuovono attività educative e formative presenti sul
territorio.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa vigente nonché i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati,
provvedendo all'analisi quanti-qualitativa dei processi e dei risultati.
4. I
criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti
scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle
istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento
di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i
passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra
sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per
il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate
dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
5. Il riconoscimento
reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione
sono effettuati ai sensi della disciplina vigente di cui all'articolo 17 della
legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di
studio previsti dall'attuale ordinamento.
6. La Giunta provinciale provvede
mediante apposite direttive a coordinare le iniziative di cui alle lettere h) e
i) del comma 2 che comportino oneri a carico dei bilanci delle scuole o della
Provincia con gli obiettivi e gli strumenti di programmazione nonché con i
conseguenti interventi previsti dalle leggi provinciali in materia di
attività educative e culturali locali, di addestramento e formazione
professionale e lavoro.
Art. 5 (Autonomia organizzativa)
1.
L'autonomia organizzativa è finalizzata al raggiungimento di un adeguato
grado di efficienza ed efficacia del servizio scolastico mediante la
flessibilità, l'integrazione delle risorse, la diversificazione dei
servizi erogati, l'introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento con
il contesto territoriale esterno. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per
quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia
espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la
promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta
formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle
istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Progetto di
istituto, nel rispetto di quanto determinato dalla Giunta provinciale.
3.
Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ciascuna istituzione
scolastica può:
a) articolare i cicli formativi in classi o gruppi o altri
moduli organizzativi e ripartire l'orario delle lezioni giornaliere e di
apertura della scuola in relazione alle attività programmate, anche in
funzione delle esigenze dell'utenza e della durata effettiva di ogni unità
di lezione, nel rispetto del calendario scolastico e anche distribuendo l'attività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali. Resta fermo il rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le discipline e
attività obbligatorie, nonché, per i docenti, il rispetto
dell'orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da
completarsi comunque, nel caso di riduzione dell'unità oraria della
lezione al di sotto dei sessanta minuti, anche sulla base di apposita
programmazione plurisettimanale;
b) realizzare i collegamenti funzionali tra
l'ufficio di presidenza e i plessi, le succursali, le sezioni staccate, le
scuole comprensive e i consorzi, in relazione ai servizi didattici,
amministrativi e tecnici, anche al fine della valorizzazione e della razionale
utilizzazione del personale docente e non docente nonché delle risorse
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali;
c) prevedere forme particolari
di vigilanza sugli alunni con particolare attenzione alle situazioni di disagio
individuale, nonché disciplinare i rapporti scuola- famiglia;
d) avvalersi
di collaborazioni e consulenze sia di personale della scuola sia di soggetti
esterni alla scuola, in relazione alla realizzazione di specifiche iniziative ed
entro limiti di spesa individuati dalla Giunta provinciale.
4. In relazione
all'esercizio dell'autonomia l'attività dei docenti può essere
organizzata in gruppi di lavoro e in particolare in forme di coordinamento cui
nella scuola elementare partecipano gli insegnanti dello stesso plesso o dello
stesso ciclo e nella scuola secondaria gli insegnanti della stessa materia o di
materie affini. Le forme di coordinamento e i gruppi di lavoro hanno compiti di
programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa, hanno competenza
per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo e promuovono la collegialità
dell'azione educativa e formativa. Le modalità di costituzione di
funzionamento e i compiti specifici sono definiti dal regolamento di istituto,
nel rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali della scuola.
5.Gli
istituti e scuole possono stipulare accordi e convenzioni:
a) con altri
istituti, scuole e consorzi di scuole, con i soggetti gestori di iniziative di
formazione professionale nonché con le scuole dell'infanzia al fine di
realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo in modo da
assicurare la continuità dell'offerta, nonché per l'uso comune di
laboratori, palestre e strutture;
b) con enti o istituzioni pubblici e privati o
con associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi ivi compresa
la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalità
della scuola, per la partecipazione ad iniziative formative che prevedano la
realizzazione di attività connesse all'insegnamento di discipline previste
dai piani di studio ed in particolare per organizzare esperienze di tirocinio e
di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti della scuola secondaria
superiore;
c) con gli enti locali per disciplinare la gestione e l'erogazione
dei servizi di spettanza degli enti stessi nonché per l'erogazione e la
gestione di quelli richiesti dalle scuole;
d) con scuole, enti culturali e
territoriali per la partecipazione a progetti cofinanziati dall'Unione europea.
6. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti
possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle
eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate
nel progetto di istituto.
Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo)
1. L'autonomia di ricerca e sviluppo è volta a qualificare
l'offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e
sperimentazione nonché attraverso la realizzazione di attività di
ricerca pedagogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento culturale e
professionale e di formazione in servizio del personale, di scambio e di
informazione tra i soggetti competenti in materia di istruzione e formazione a
livello provinciale, nazionale, comunitario e sovranazionale.
2. Le istituzioni
scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e
l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c)
l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse
valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro
integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua
diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e
materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema
scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi
sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
3. Nella
realizzazione delle attività previste dal presente articolo le istituzioni
scolastiche tengono conto, in applicazione di criteri di efficienza ed efficacia
delle iniziative, della programmazione e dell'attività svolta
dall'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi
e, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, si avvalgono
preferibilmente dello stesso, nonché della collaborazione dell'Università
statale degli studi di Trento e dei consorzi di cui fa parte al fine
dell'organizzazione di corsi post secondari, dell'Istituto trentino di cultura
nonché di altri soggetti pubblici e privati. Al fine della valutazione
degli esiti delle attività programmate gli istituti e scuole possono
altresì avvalersi del Comitato di valutazione del sistema scolastico di
cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 29 del 1990.
4. Se il progetto di
ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la
flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni
scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le
modalità di cui all'articolo 11.
Art. 7 (Reti di scuole)
1. Fermo restando
quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 5, le istituzioni scolastiche possono
promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali e l'ottimizzazione delle attività ad esse
connesse.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di
amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli
bilanci, anche con l'attivazione di centri di servizio comuni; di acquisto di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le
finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è
approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio
dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che
liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui
docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per
la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite
in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo
responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle
finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri,
nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della
rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le
segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni
scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la
partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni
di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere
istituiti laboratori comuni finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e
la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello
provinciale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione
in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e
professionale;
e) la costituzione di servizi comuni a più istituzioni
scolastiche in modo da assicurare il più efficace impiego delle risorse.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto
possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato
di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
CAPO III
Curricolo nell'autonomia
Art. 8
(Curricoli)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 15
luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino Alto Adige in materia di istruzione) e fermo restando per
l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie quanto stabilito dalle leggi
provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina
nella scuola dell'obbligo) e 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue
straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile
1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), trovano applicazione nella Provincia
autonoma di Trento i curricoli definiti dal Ministro della Pubblica istruzione
ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Fino alla definizione dei nuovi
curricoli continuano ad applicarsi i programmi vigenti.
2. Le istituzioni
scolastiche determinano nel Progetto d'istituto il curricolo obbligatorio per i
propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a
livello provinciale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le
attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le
istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste a
livello provinciale.
3. Nell'integrazione tra la quota provinciale del curricolo
e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del
sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e
territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del
curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni
concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di
continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle
famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del
territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte
possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione
scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi,
nel rispetto delle rispettive competenze, può essere adottato in relazione
ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte
curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del
corso di studi prescelto.
Art. 9 (Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le
istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro
consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto
delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà
locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le
proprie finalità, in favore dei propri alunni e, ad integrazione e in
coordinamento con eventuali iniziative promosse dai soggetti operanti sul
territorio, in favore della popolazione giovanile e degli adulti nei limiti
previsti dal comma 3.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono
essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che le
istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con i centri di
formazione professionale per la realizzazione di percorsi formativi integrati.
3. Le iniziative in favore degli adulti vengono realizzate in coordinamento e ad
integrazione delle attività di educazione permanente attuate da altri
soggetti presenti sul territorio e devono rientrare negli obiettivi della
programmazione fissati dalla Giunta provinciale. In particolare esse sono volte
all'attivazione di corsi per il conseguimento del titolo di studio nonché
alle esigenze di alfabetizzazione degli stranieri, sulla base di specifica
progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione
e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la
valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche
nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di
autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della
personalizzazione dei percorsi didattici; in tale sede si possono prevedere
variazioni e riduzioni dei percorsi ordinari.
Art. 10 (Verifiche e modelli di
certificazione)
1. La valutazione del sistema scolastico ha come scopo la
verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema nel suo complesso e nelle
sue articolazioni, l'esame degli effetti delle politiche scolastiche e delle
iniziative legislative a favore della scuola nonché dell'idoneità
dei programmi, delle sperimentazioni e delle altre iniziative progettuali al
fine del miglioramento dell'offerta. Essa si realizza nelle forme dell'autovalutazione
e della valutazione. La valutazione complessiva del sistema scolastico viene
effettuata dal Comitato provinciale di valutazione ai sensi della legge
provinciale 9 novembre 1990, n. 29.
2. Per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio, in
armonia con quanto previsto dai curricoli definiti ai sensi dell'articolo 8, la
Giunta provinciale fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche e si
avvale del Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui
alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e dell'Iprase.
3. Le rilevazioni
di cui al comma 2 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace
raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative
provinciali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio.
4. Le scuole
valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto di
istituto, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal Comitato provinciale di
valutazione del sistema scolastico. I risultati dell'autovalutazione saranno
posti a confronto con le rilevazioni di cui al comma 2. Essi sono inviati al
Comitato e alla Sovrintendenza scolastica provinciale.
5. Con deliberazione
della Giunta provinciale sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le
quali, per esplicitare la diversificazione dell'offerta formativa, indicano le
conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi
riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Art. 11 (Iniziative finalizzate
all'innovazione)
1. Al fine dell'attivazione e del riconoscimento di progetti
delle singole istituzioni scolastiche concernenti iniziative innovative degli
ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8, nonché
di progetti volti ad esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione dei sistemi
formativi, i processi di continuità e orientamento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.
2. I
progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli
obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati,
sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni
degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono
anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per
l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. La Giunta provinciale
definisce modalità e termini per l'applicazione del presente
articolo.
CAPO IV
Disciplina transitoria
Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma
2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia nei limiti della
deliberazione della Giunta provinciale di data 13 novembre 1998, n. 12669, i cui
contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dalla Giunta
stessa.
2. Fino a quando non entreranno in vigore i nuovi curricoli previsti
dall'articolo 8 le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra
le discipline e le attività previste dagli attuali programmi entro il
limite previsto dallo Stato per le scuole del restante territorio nazionale.
3.
Nella scuola elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità
su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare le disposizioni
di cui alla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 e per le scuole delle
località ladine anche le disposizioni previste dalla legge provinciale 13
febbraio 1997, n. 4.
4. I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario
complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque,
nel caso di riduzione dell'unità oraria della lezione al di sotto dei
sessanta minuti.
Art.13 (Ricerca metodologica)
1. Fino alla definizione dei
curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi
e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono
contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui
all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità
fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. La struttura provinciale
competente in materia di istruzione e assistenza scolastica garantisce la
raccolta, lo scambio, la diffusione e la messa in rete di tali ricerche ed
esperienze nonché l'accesso delle istituzioni scolastiche alla
documentazione anche attraverso l'istituzione di banche dati accessibili.
TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione
del servizio di istruzione
CAPO I
Attribuzione, ripartizione e coordinamento
delle funzioni
Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle
istituzioni scolastiche)
1. Alle istituzioni scolastiche con personalità
giuridica e dimensionate sono attribuite le funzioni già di competenza
della Provincia di cui all'articolo 15 o di altre specifiche disposizioni di
legge o di regolamento, alla Giunta provinciale, alle strutture provinciali ed
equiparate nonché agli enti funzionali provinciali competenti in materia
di istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente
regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli
adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel
rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi
compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi,
la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi
internazionali. Fino all'adozione di una diversa disciplina provinciale le
istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni a
norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1998, n. 249.
3. Per quanto attiene all'amministrazione,
alla gestione del bilancio e dei beni le istituzioni scolastiche provvedono in
conformità a quanto stabilito dalla disciplina provinciale sul bilancio e
la contabilità nonché sull'attività contrattuale e
l'amministrazione dei beni e in particolare dal vigente regolamento di
contabilità delle istituzioni scolastiche della Provincia di Trento.
Restano fermi i principi di universalità, unicità e veridicità
della gestione e dell'equilibrio finanziario.
4. Le istituzioni scolastiche
riorganizzano i servizi amministrativi e contabili, preferibilmente attraverso
forme di coordinamento, tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle
scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire
all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità
organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi, ovvero per
le scuole dimensionate e gli istituti comprensivi, favorendo la riorganizzazione
più funzionale delle attività anche dal punto di vista didattico. Le
istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative
autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale
del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente
regolamento.
5. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni
concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 15.
6. I provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del
personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla
data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine,
chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato
l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni,
decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì
definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 15 (Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti
funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito
territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione,
ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della
libertà di insegnamento:
a) la formazione delle graduatorie permanenti
riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola
istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché
conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attività didattiche;
c) mobilità esterna alle istituzioni
scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di
istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia
previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori
ruolo;
e) gestione della carriera del personale insegnante e non docente e del
relativo trattamento economico;
f) riscontri previsti dall'articolo 6 della
legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 come sostituito dall'articolo 85 della
legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
g) riconoscimento di titoli di
studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2. 2. Resta
ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei
confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
(Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi collegiali della scuola
garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro
delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Al dirigente
scolastico si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della legge
provinciale 9 novembre 1990, n. 29 nonché dalla ulteriore vigente
normativa provinciale; egli esercita le proprie funzioni nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali della scuola.
3. I docenti hanno il compito e
la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di
insegnamento e di apprendimento.
4. Il funzionario responsabile dei servizi di
segreteria garantisce, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al
dirigente scolastico, il buon andamento e il corretto espletamento delle
attività direttamente affidate e il raggiungimento degli obiettivi.
5. Il
personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di
attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive
responsabilità.
TITOLO III
Disposizioni finali
CAPO I
Riferimenti normativi
Art. 17 (Disciplina applicabile) 1. Per
quanto non diversamente disposto dal presente regolamento restano ferme le
vigenti disposizioni di legge e di regolamento provinciali; per quanto non
disciplinato dalla normativa provinciale continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni della legislazione statale non abrogate dai regolamenti emanati con
Decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e 8 marzo 1999,
n. 275. |